(massima n. 1)
La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.