(massima n. 1)
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa č stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti) e senza astensione dall'attivitā difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalitā.