(massima n. 1)
L'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne č colpita, restando esclusa vuoi la possibilitā di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di dichiarazione del procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, aveva escluso l'interruzione del processo instaurato nei confronti di una unitā sanitaria locale, ritenendo irrilevante la soppressione ex lege delle USL e la successione delle Regioni nei relativi rapporti obbligatori, a seguito del D.L.vo n. 502 del 1992 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995).