(massima n. 1)
La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.