(massima n. 1)
In caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo (nella specie, sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa) deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., che non consentono equipollenti, in quanto assicurano alle parti una probabilità di effettiva conoscenza dell'evento, superiore ad altre modalità (quali nella specie, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa), e ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio, anche perché l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace.