(massima n. 1)
Il riacquisto della capacitā processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacitā, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato. Pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacitā processuale, con riacquisto della capacitā processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 c.p.c. ed č irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta.