(massima n. 1)
La perdita o l'acquisto della capacitą di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono portate a conoscenza della controparte o del giudice; pertanto deve ritenersi ritualmente eseguita la notifica dell'atto d'appello effettuata al rappresentante legale di chi risultava minore nel giudizio di primo grado, a nulla rilevando che questi sia divenuto, medio tempore, maggiorenne, se tale circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte o del giudice.