(massima n. 1)
La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacitą processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessitą della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo.