(massima n. 1)
Seppure la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio e prima della chiusura della discussione, hanno rilevanza processuale soltanto ove dichiarate in udienza o notificate alle altre parti dal procuratore, con la conseguenza che, in mancanza di tali attività, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma del primo comma dell'art. 300 c.p.c., a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante; tuttavia l'altra parte, che abbia avuto conoscenza di essi, può compiere le attività processuali per fare partecipare al giudizio il soggetto che, per effetto degli eventi stessi, ha acquisito la capacità processuale. Conseguentemente è valida la notifica dell'impugnazione effettuata personalmente agli eredi della parte defunta (o al soggetto che abbia acquisito la capacità processuale), senza che la mancata notifica del gravame al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace) importi l'inammissibilità dell'impugnazione.