(massima n. 1)
Per effetto del fallimento l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo riguardo alla massa dei creditori. Ciò vuol dire che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente, con atto di citazione notificato al curatore, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione, che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito.