(massima n. 1)
La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, da questi non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato, che il medesimo procuratore, qualora munito di procura "ad litem" valida non solo per il primo, ma anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato non solo ad impugnare la sentenza di primo grado, ma anche a notificarla, con ciò determinando la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.