(massima n. 1)
Nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo va considerato come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., attesa la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, che non consente né l'automaticità dell'interruzione, né la possibilità di equipollenti, dovendo in particolare ritenersi che, data la preordinazione della disciplina dell'interruzione alla tutela dell'interesse della parte colpita dal suindicato evento o dei suoi aventi causa, solo costoro sono legittimati alla notifica dell'evento stesso. Conseguentemente, non può attribuirsi efficacia interruttiva alla comunicazione fatta dal procuratore di una parte diversa, e ciò anche perché altrimenti, in questo caso, diversamente dall'ipotesi di evento interruttivo riguardante una parte costituita, sarebbe senza motivo riconosciuta al procuratore della controparte la possibilità di determinare l'interruzione del processo.