Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2495 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Cancellazione della società

Dispositivo dell'art. 2495 Codice Civile

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione(1) della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma(2)

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere(3).

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci(4), fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Note

(1) La cancellazione dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale che importa la conoscenza dell'evento estintivo in capo ai terzi.
(2) Comma così modificato dall'art. 40, comma 12-ter, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(3) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 12-ter, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(4) Si determina così un fenomeno successorio, con la conseguenza che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che "pendente societate" fossero o meno illimitatamente responsabili.
Al contempo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità.

Ratio Legis

Dal 1° gennaio 2004, a norma della disposizione in commento, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua la decorrenza dell'estinzione della persona giuridica.

Spiegazione dell'art. 2495 Codice Civile

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha natura costitutiva, quindi determina l'estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare.
La cancellazione è disposta dall'ufficio del registro delle imprese e il controllo deve riguardare soltanto l'attuazione formale del procedimento legale di liquidazione.

Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire esclusivamente nei confronti dei soci della società e, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa o dolo dei liquidatori, nei confronti di questi ultimi.
I soci rispondono nei limiti delle somme sa ciascuno percepite in base al bilancio finale di liquidazione.

La disposizione dell'ultimo comma, ovvero la domanda notificata presso l'ultima sede della società, ha sollevato un notevole dibattito in quanto presso la sede sociale di una società estinta non vi sarà alcun soggetto in grado di ricevere la notifica, quindi questa potrà essere effettuata ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.

Massime relative all'art. 2495 Codice Civile

Cass. civ. n. 7179/2023

La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotamento camerale.

Cass. civ. n. 31904/2021

In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Cass. civ. n. 5605/2021

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013).

Cass. civ. n. 9464/2020

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/06/2015).

Cass. civ. n. 521/2020

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017).

Cass. civ. n. 24853/2018

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Cass. civ. n. 18465/2018

L'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci le obbligazioni contributive rimaste inadempiute; ne consegue che hanno effetto interruttivo della prescrizione le iniziative di recupero promosse nei confronti dei soci subentranti, e così pure rileva al medesimo fine l'accertamento dei crediti promosso in sede giudiziale nei confronti degli stessi, dalla definitività del quale, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., comincia a decorrere "ex novo" il termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine di prescrizione del credito contributivo fosse stato interrotto dal passaggio in giudicato della decisione sul merito nonché dalla successiva notifica ai soci delle cartelle esattoriali per la sua riscossione).

Cass. civ. n. 17492/2018

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, avendo il socio agito individualmente per un credito della società estinta, ma condizionato al pagamento di un debito della stessa).

Cass. civ. n. 2625/2018

L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo.

Cass. civ. n. 23563/2017

La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Cass. civ. n. 20155/2017

Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione.

Cass. civ. n. 15474/2017

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.

Cass. civ. n. 14775/2017

La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità o dell’inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure “sui generis”; l’interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell’individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all’indennità di disoccupazione o mobilità e l’iscrizione nelle relative liste.

Cass. civ. n. 10980/2017

In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell'imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società con o senza la partecipazione originaria anche dei soci per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.

Cass. civ. n. 2444/2017

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante della società di capitali cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale; parimenti è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli ex soci i quali, in presenza di contestazioni, non provino la loro legittimazione "ad causam" e, cioè la loro qualità di successori, - dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione - dimostrazione che può essere fornita, per la prima volta, anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Cass. civ. n. 26196/2016

In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 6 del 2003, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore. Pertanto, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Cass. civ. n. 23916/2016

In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili.

Cass. civ. n. 23269/2016

L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimazione degli ex soci a far valere in giudizio le pretese derivanti da un contratto di conto corrente bancario intestato alla società estinta sulla base delle dicitura, contenuta nell'atto di scioglimento, con cui si delegava uno dei soci alla riscossione delle sopravvenienze attive).

Cass. civ. n. 25974/2015

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 13259/2015

La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio "sui generis", in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova.

Cass. civ. n. 26495/2014

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.

Cass. civ. n. 21188/2014

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione. (Omissis).

Cass. civ. n. 4699/2014

L'art. 2495 cod. civ. (al pari dell'art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti.

Cass. civ. n. 28187/2013

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell'ente avverso una cartella di pagamento emessa nei confronti della società successivamente alla cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa (nella specie, per IRES e IRAP riguardanti l'anno 2004), è improcedibile per difetto, "ab origine", di legittimazione attiva, dovendosi ritenere l'ammissibilità del ricorso introduttivo - posto che ad un soggetto che venga attinto da un provvedimento astrattamente pregiudizievole va riconosciuto il diritto di difendersi - esclusivamente ai fini della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente.

Cass. civ. n. 6070/2013

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.l.vo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.l.vo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Cass. civ. n. 5945/2013

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, c.c.

Cass. civ. n. 7676/2012

Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.

Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, c.c.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495, secondo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 22863/2011

È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l'effetto estintivo che ne deriva - il quale, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 01/01/2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495, comma secondo, c.c., anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione - determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti. (Nella specie, la S.C. ha disposto, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per improponibilità della causa, essendo stato il giudizio tributario introdotto dal liquidatore di una società a responsabilità limitata contro una cartella di pagamento per IVA).

Cass. civ. n. 9744/2011

La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 21510/2010

La notificazione dell'appello ad una società di capitali dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2495 c.c., deve essere effettuata presso la sede della società in liquidazione, in persona del liquidatore "pro tempore". Pertanto la notifica effettuata presso il difensore del primo grado della società "in bonis" deve ritenersi affetta da nullità sanabile "ex tunc" o mediante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando la consegna sia avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione ed il notificando mostri, con la costituzione in giudizio, di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto; o mediante la rinnovazione nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 4060/2010

In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 24037/2009

In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., introdotto dall'art. 4 del D.L.vo n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato D.L.vo n. 6 del 2003.

Cass. civ. n. 19347/2007

Il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495 comma secondo c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del D.L.vo n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti dei consorzi con attività esterna ed anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabile la rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro già effettuata senza produzione di avviso di ricevimento).

Cass. civ. n. 10314/2004

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, ipso facto l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all'art. 78 c.p.c.

Cass. civ. n. 15691/2003

L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. Corollario della permanenza dell'autonomia patrimoniale della società è che i singoli soci non possono agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne abbiano la rappresentanza.

Cass. civ. n. 4774/1999

La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina la estinzione, la quale si produce solo con la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società, che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio, nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa abbia mantenuto la legittimazione, esercitata attraverso il medesimo rappresentante, alla impugnazione, anche in relazione al ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 4884/1996

Per il disposto dell'art. 2456 c.c., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattovi dall'art. 2516, la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2495 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe M. chiede
giovedì 22/04/2021 - Emilia-Romagna
“Se fosse una società di capitale cancellata dal Registro delle Imprese e con bilancio di liquidazione pari a zero senza alcun riparto ed introito dei soci...
i soci o l'amministratore unico, sarebbero successori ancora responsabili anche dei debiti non definiti ?
esempio da un accertamento e controllo da parte dell'ispettorato del lavoro, viene inviato dopo la cancellazione dal registro imprese e quindi chiusura definitivamente, all'amministratore e soci viene notificato il debito a suo tempo accertato in qualità di soci in solido ? è giusta la richiesta da parte del Ministero del lavoro ?

Grazie dell'attenzione e saluti

Consulenza legale i 29/04/2021
I soci di una società di capitali, dopo la cancellazione della stessa in seguito alla procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 del c.c. sono responsabili dei debiti sociali esclusivamente nei limiti di quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione.

L’art. 2476 del c.c., al comma VI, prevede una forma di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali in caso di inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Della stessa responsabilità sono gravati soci, ai sensi del comma VIII della medesima norma, nell’eventualità in cui abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Nel caso di specie, le informazioni fornite non permettono di rinvenire eventuali responsabilità di amministratori o soci nei confronti dei creditori sociali.
Considerato, inoltre, che il bilancio finale di liquidazione non avrebbe condotto ad alcun riparto di somme tra i soci, questi ultimi non potranno essere chiamati a rispondere dei debiti sociali.

In relazione alla seconda questione proposta con il quesito, se la violazione rilevata dall’Ispettorato del Lavoro determina una sanzione in solido tra società e soci, è corretta la pretesa del pagamento della stessa anche nei confronti degli stessi soci, nonostante non abbiano riscosso alcunché in sede di bilancio finale di liquidazione.

Responsabilità solidale, infatti, significa che tutti i soggetti sono responsabili per l’intero debito; nel caso di specie, società e soci, pertanto se non può adempiere la società, ormai cancellata dal Registro delle Imprese, dovranno risponderne gli ex soci.
La correttezza, tanto formale quanto sostanziale, della contestazione è tutt’altra questione e dovrà essere valutata ai fini di un’eventuale impugnazione della sanzione comminata.


Flavio G. chiede
mercoledì 13/01/2021 - Lazio
“Salve
io e mio fratello siamo stati soci di una srl dalla costituzione della stessa (1994) fino ad aprile 2014, da quella data abbiamo ceduto le quote a nostro padre che era stato fino ad allora amministratore della stessa divenendo lui socio unico della srl nonché amministratore.
All'epoca la società aveva un giudizio in essere vinto in primo grado e controparte propose appello ancora in corso.
La domanda è la seguente:
Potremmo io e mio fratello essere chiamati in causa essendo passati quasi 7 anni dalla vendita delle quote? Se la società fosse cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, in che misura risponderebbero i soci della srl (che al momento in realtà non esistono avendo noi fatto rinuncia all'eredità) per eventuali posizioni debitorie o in caso di soccombenza del giudizio?
Grazie anticipatamente per la vostra risposta
Saluti.”
Consulenza legale i 18/01/2021
Le società di capitali, quale è la s.r.l. di cui eravate soci, sono un soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto ai singoli soci.
Gli effetti del giudizio in essere, pertanto, ricadono solo sulla società, non sulla sfera giuridica personale dei singoli soci.
Le vicende societarie, peraltro, potrebbero incidere sul patrimonio personale dei soli amministratori, nell’eventualità in cui dovessero ravvisarsi profili di responsabilità nella gestione, nei confronti della società, dei creditori sociali, dei singoli soci o dei terzi, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 2476 del c.c..

Nel caso rappresentato, voi non siete più soci della società, pertanto le vicende societarie non vi riguardano più in alcun modo e, allo stato attuale, non potrete essere chiamati in causa nel giudizio in corso.

Per rispondere al secondo quesito è necessario fare una premessa.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, nei confronti dei creditori sociali i soci rispondono solo nei limiti di cui all’art. 2495 del c.c.: ciò significa che potranno essere chiamati in causa dai creditori sociali per ottenere la soddisfazione di propri crediti solo entro i limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Sul punto si segnala una recente pronuncia la quale ha ribadito la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, di cui al disposto dell’art. 2495 del c.c., comma 2, cioè entro i limiti di quanto ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione; ha specificato, inoltre, che tale norma implica che, rispondendo i soci entro suddetto limite, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione (Cassazione civile, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31933).

Nel caso specifico, il giudizio in corso, fino alla permanenza in vita della società, verrà portato avanti dell’eventuale liquidatore che verrà nominato. Quando si giungerà alla cancellazione della società, il giudizio verrà interrotto e potrà essere riassunto dai soci (se la società era parte attrice) o nei confronti dei soci (se la società era parte convenuta); in caso di pronuncia sfavorevole, i soci potranno essere aggrediti solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Essendo incorsa una rinuncia all'eredità, la società non verrà ereditata, così come tutto il patrimonio del defunto, pertanto voi non sarete toccati dalle vicende del giudizio, né potrete essere aggrediti dai creditori sociali.

Diego G. R. chiede
domenica 25/11/2018 - Marche
“Buonasera,
Avevo una società srl che è stata prima messa in liquidazione poi cancellata dal Registro Imprese nel Dicembre 2017.
Non è c’è stata nessuna ripartizione di utili in quanto non presenti.
La società al momento della cancellazione aveva debiti con fornitori , cassa edile e cartelle notificate da agenzia delle entrate riscossione per debiti da imposte , inps , inail , bollo auto e multe codice delle strada . ( preciso che negli gli importi da pagare per Inps e inail sono comprese anche le quote dei dipendenti )
Nella predetta società avevo la carica di amministratore unico e socio unico .
Il mio quesito è il seguente :
Il qualità di amministrare e socio unico della società chiusa , i creditori posso ora chiedere le somme alla mia persona ?
Se si , Ci sono eventuali prescrizioni affinché i creditori non possono rivalersi su di me?
Ora percepisco una pensione minima , potrei correre il rischio di eventuali pignoramenti da parte dei creditori sopra indicati, ammesso sempre che possano rivalersi su di me.
Resto in attesa di Vs gradito riscontro .
Cordiali saluti .
Diego Gentilini Raffioni”
Consulenza legale i 03/12/2018
La soluzione al quesito in esame va ricercata nella disposizione contenuta al secondo comma dell’art. 2495 del c.c., il quale stabilisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Dunque i soci della s.r.l. estinta possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società dopo l’estinzione di quest’ultima e la sua cancellazione dal registro delle imprese solo nel caso in cui abbiano percepito somme in sede di bilancio finale di liquidazione, e nei limiti di quanto ricevuto. Qualora non vi sia stato un utile da ripartire, i soci non risponderanno dei debiti societari.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione. In particolare, secondo Cass. Civ., Sez. I, sent. 15474/2017, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070)
Questa particolare ipotesi di successione nei debiti sociali, come spiega la Corte, ha luogo solo se ricorra la condizione posta dall'art. 2495 c.c., comma 2, e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso in esame, non risulta esservi stata ripartizione di utili stante la mancanza di attivo; dunque i creditori della società cancellata non potranno rivalersi sui soci.
La soluzione negativa data alla prima domanda rende superfluo l’esame delle successive.

DANILO P. chiede
giovedì 25/05/2017 - Puglia
- Società S.r.l. fallita nell’anno 1999, fallimento chiuso il 01.07.2015 e società cancellata dal registro delle imprese il 01.12.2016.
- Il 31.12.2015 l’Amministratore unico, della società fallita, iscrive a ruolo causa ex Legge 89/2001.
- Il 28.02.2016 il Giudice emette decreto di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia.
- Il decreto di condanna passa regolarmente in giudicato.
- Rientrando nell’accordo Ministero della Giustizia / Banca d’Italia quest’ultima invia la documentazione da compilare per effettuare il pagamento dell’indennizzo.
- In data 24.05.2017 la Banca d’Italia comunica che non è stato possibile procedere al pagamento dell’indennizzo, senza spiegare le ragioni, e pertanto restituisce il fascicolo al Ministero della Giustizia.
- Attualmente è stato incardinato ricorso in ottemperanza.
DOMANDA
Per i fatti sopra esposti, visto che la S.r.l. si è estinta, il Ministero può rifiutare il pagamento ?”
Consulenza legale i 31/05/2017
Va subito detto che l’intervenuta cancellazione di una società di capitali, nel caso di specie della s.r.l., dal Registro delle imprese, non può comportare il rifiuto da parte del Ministero della Giustizia, e per esso da parte della Banca d’Italia, di effettuare il pagamento ex Legge Pinto.

Probabilmente tale rifiuto discende dal fatto che sulla materia degli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese si è creata e continua a sussistere un po' di confusione sia in dottrina che in giurisprudenza, ragione per cui si ritiene doveroso tracciare un quadro quanto più sintetico possibile della materia, onde individuare gli argomenti da sottoporre eventualmente all’attenzione del funzionario del Ministero interessato e così convincerlo della legittimità e doverosità del pagamento.

Prima della riforma della disciplina societaria dettata dal D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, la cancellazione delle società dal registro delle imprese era disciplinata dall’art. 2456 c. c., dettato per le s.p.a., ma applicabile in via estensiva anche agli altri tipi di società di capitali.

Si trattava di una norma che lasciava spazio a diverse interpretazioni, tant’è che mentre un orientamento, maggiormente accreditato in dottrina, attribuiva alla cancellazione della società di capitali una vera e propria efficacia costitutiva dell’estinzione della società (dal momento della cancellazione, ed approvato il bilancio finale di liquidazione, la società doveva ritenersi estinta senza attendere l'effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti), di contro la giurisprudenza dominante riteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese avesse solo una funzione dichiarativa di pubblicità, dalla quale conseguiva soltanto una presunzione di estinzione valida fino alla prova contraria del mancato soddisfacimento dei creditori (si pensava, cioè, che anche dopo la cancellazione, in capo alla società continuasse a permanere una soggettività attenuata e una limitata capacità processuale).

Proprio al fine di porre fine a tale contrasto interpretativo, il legislatore ha deciso di intervenire, e lo ha fatto con il D.lgs. n. 6/2003, a seguito del quale la cancellazione della società risulta adesso disciplinata dall’art. 2495 c.c., il quale dice espressamente che a seguito di essa rimane in ogni caso ferma “l’estinzione della società”.

La cancellazione, dunque, assume adesso chiaramente efficacia costitutiva della estinzione della società, dovendosi ritenere la società estinta anche in presenza di crediti insoddisfatti o in presenza di giudizi pendenti o altri rapporti non definiti (così Cass., Sez. I, 12.12.2008, n. 29242; Cass., Sez. I, 28.06.2006, n. 8618, ma soprattutto vanno segnalate le sentenze gemelle delle Sezioni unite nn. 4060, 4061 e 4062 del 22.02.2010).
E’ probabilmente quest’ultima posizione giurisprudenziale, ancorata al nuovo quadro normativo, che può far nascere dei dubbi in ordine alla legittimità di effettuare dei pagamenti in favore di una società oramai cancellata dal Registro delle imprese e perciò estinta.

Tuttavia, forse proprio per risolvere casi di sopravvenienze attive, come quello in esame, ma anche sicuramente di sopravvenienze passive, sempre nell’anno 2010 le stesse Sezioni Unite, con le pronunce nn. 8426 e 8427, hanno ammesso la "resurrezione" delle società liquidate e cancellate dal registro delle imprese in forza dell’art. 2191 c.c., e ciò per l’ipotesi in cui l’iscrizione della cancellazione sia avvenuta in violazione delle norme che disciplinano il processo di liquidazione (ossia quando ancora tale processo non possa dirsi concluso).
La nuova iscrizione, dalla quale conseguirebbe “la cancellazione della cancellazione”, riportando in vita la società, avrebbe l’effetto di pubblicità dichiarativa dell’inesistenza dell’estinzione, rendendo pubblico il mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti e facenti capo alla società.

Altra soluzione cui poter fare ricorso è quella sostenuta da parte della dottrina, la quale ha ritenuto che, assimilando l’estinzione della società alla morte della persona fisica, si possa applicare analogicamente la disciplina dettata per l’eredità giacente (artt. 528 e ss c.c.), che si verifica quando un complesso di beni e di rapporti appartenuti al de cuius vengono a trovarsi privi di titolare perché i chiamati alla successione, ossia gli eredi, non l’hanno ancora accettata.

Si afferma così che, il venir meno del soggetto titolare del credito (per l’irreversibile estinzione della società) non può di certo comportare l’estinzione del credito stesso, il quale invece cadrà in comunione ordinaria tra gli ex soci in proporzione della loro quota di conferimento.
Tale tesi è stata avallata anche da parte della giurisprudenza, la quale ha affermato che le sopravvenienze attive emerse successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese danno luogo ad un fenomeno di successione in capo ai soci, che ne comporta il riparto tra loro, in regime di comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e ss. c.c. (cfr. Trib. Bologna, Sez. III, 8.10.2010).

In virtù di quanto sopra riportato, dunque, qualora il Ministero giungesse alla decisione di non poter effettuare il pagamento perché ritiene che non esista più il soggetto giuridico in favore del quale disporlo, si potrebbero seguire due strade, ossia:

  1. avvalersi del disposto di cui all’art. 2191 c.c. e chiedere la cancellazione della cancellazione per la presenza di sopravvenienze attive (il credito ex Legge Pinto); a questo punto si assisterebbe ad una reviviscenza della società, pur se con una capacità limitata alla riscossione di tale credito.
  2. avanzare istanza di annullamento in autotutela del provvedimento che contiene tale decisione, argomentando da quell’orientamento dottrinario e giurisprudenziale che assimila la situazione della società estinta a quella dell’eredità giacente, e così chiedere la liquidazione della somma in favore degli ex soci in proporzione alla loro quota di conferimento.
In questo caso il modello per l’indennizzo potrà essere compilato in qualità di ex soci della società creditrice.

Sebastiano C. chiede
mercoledì 01/03/2017 - Campania
“Una Società S.r.l. , uninominale in quanto costituita da un solo socio, promuove un procedimento civile contro un condominio. Viene emessa da giudicante una sentenza che vede la società soccombente in maniera del tutto ingiustificata in quanto il giudicante nel dispositivo dichiara che il danno ricevuto dalla società non era dimostrato. Al contrario di quanto affermato dal giudicante il danno era dimostrato documentalmente in maniera del tutto circostanziata in quanto nella documentazione di introduzione del procedimento era stata allegata una fattura,che il giudicante, molto probabilmente per una svista, non ha preso in considerazione. Pertanto la Società Srl procede a proporre appello alla sentenza di 1° Grado.
Nel giudizio di appello la controparte inspiegabilmente non si costituisce. Il giudizio prosegue e viene fissata udienza per il prossimo Giugno 2017 per la discussione conclusionale.
Dopo l’udienza di rinvio per conclusione al giugno 2017 la società a responsabilità limitata, per fruire dell’assegnazione agevolata di immobili all’unico socio, a fine dicembre 2016 viene sciolta.
Nell’udienza di discussione conclusionale quale delle seguenti strategie conviene tenere al procuratore :
1. Dichiarare la cancellazione della società e quindi chiedere l’interruzione del procedimento per poi subito dopo riassumerlo.
N.B. Con questa strategia il procuratore è costretto a notificare alla controparte la riassunzione e quindi riaprire i termini per una eventuale costituzione di detta controparte.
2. Ignorare la cancellazione della società e quindi non interrompere il procedimento e mandare a sentenza la causa.
Nell’ipotesi di adozione della strategia, di cui al punto n. 2, sarà possibile per il procuratore eseguire la eventuale sentenza di condanna della controparte, tenendo conto che la società nella concessione del mandato al procuratore ha concesso a quest’ultimo tutti i poteri, compreso quello di incassare qualsiasi somma in nome e per conto della società?
Tenuto conto di quanto esposto si richiede parere sulla strategia da seguire e sulla possibilità di esecuzione della eventuale sentenza.”
Consulenza legale i 06/03/2017
Ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese implica l’estinzione della stessa. Così è infatti stato interpretato l’articolo come risultante dopo la riforma (d.lgs. n. 6/2003) dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo” (C. Cass., SS. UU., 22/2/2010 n. 4060). Ed ancora: “qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio” che riguarda i soci e/o i liquidatori della società medesima (C. Cass., SS. UU., 12/3/2013 n. 6070).

Al momento, dunque, la società unipersonale che è stata cancellata non esiste più per il nostro ordinamento.

Ai sensi dell’art. 300 c.p.c., la morte o la perdita di capacità della parte che sia costituita a mezzo di procuratore implica una dichiarazione dell’avvocato stesso in merito all’evento da cui scaturisce ipso iure l’interruzione del processo. La Cassazione, in una risalente pronuncia, ha affermato che il procuratore non è obbligato a fare tale dichiarazione, che pertanto “non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito” (C. Cass., sez. III, 14/1/1987 n. 204). Egli infatti può liberamente valutare se portare a conoscenza delle altre parti costituite (non è questo il nostro caso) e del giudice la sussistenza di una causa di interruzione del processo, oppure decidere di proseguire ad esercitare il mandato ricevuto (C. Cass., 19/7/1969 n. 2692).

In altre parole, spetta solo al legale valutare l’opportunità di mandare a decisione la causa senza nulla dichiarare in merito alla cancellazione della società, e ciò vale anche nel caso di un giudizio di secondo grado.

Diverso sarebbe in caso di fallimento della società. Il d.lgs. n. 5/2006 ha infatti aggiunto un comma all’art.43 legge fallimentare che recita testualmente: “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”, così optando per una interruzione immediata del processo ordinario che vede come parte una società fallita, senza possibilità di decisione autonoma del procuratore costituito (C. Cass., sez. VI, ord. 2/11/2016 n. 22152).

La dottrina ritiene inoltre che, laddove il procuratore abbia una procura ad litem valida per ogni grado e fase del giudizio (ivi compresa quella esecutiva) e – beninteso – salva revoca del legittimato (cioè Lei, in quanto unico socio della società estinta), il legale avrà il potere di far proseguire la causa fino alla decisione, i cui effetti ricadranno – di fatto – su di Lei. A nulla varrebbe che le altre parti venissero a conoscenza dell’evento in altro modo, posto che non è in loro potere far dichiarare l’interruzione del processo.

Ciò detto, alla lettura del quesito e senza conoscere gli atti di causa, parrebbe preferibile la seconda opzione delineata, dal momento che controparte – non essendosi costituita in appello – non potrà far valere le sue difese nel merito. Si badi però che – in una eventuale fase esecutiva della sentenza di secondo grado – occorrerà sempre far riferimento alla procura ad litem “onnicomprensiva” recante data anteriore alla cancellazione della società. In caso contrario, infatti (cioè conferendo una nuova procura al difensore a nome della società), si andrebbe a creare un rapporto giuridico in capo ad un soggetto inesistente e, pertanto, l’intera fase esecutiva potrebbe essere posta nel nulla per mancanza di procura. Diverso il caso in cui una eventuale nuova procura venga conferita da Lei nella sua qualità di successore della società estinta: in tal caso, in quanto successore della società, la fase esecutiva potrebbe proseguire senza problemi.

Gianluca T. chiede
sabato 17/12/2016 - Emilia-Romagna
“Un amministratore di srl pone in liquidazione la società per insufficienza del patrimonio, oramai eroso al di sotto del minimo legale. La società non ha i requisiti di fallibilità ma tuttavia apre la liquidazione con un consistente debito verso l'erario di 350.000 euro. La società dopo poco viene cancellata, per decisione dell'amministratore che ha assunto la veste di liquidatore. Come liquidatore non ha mai percepito un compenso, ma è vero che l'erario può rivalersi sull'amministratore per i compensi che egli ha percepito nei due anni precedenti la messa in liquidazione? Mi pare un aberrazione, perché se così fosse, nessun amministratore potrebbe più percepire un compenso nei due anni precedenti la liquidazione in società con debiti tributari scaduti. Premetto che il compenso percepito dall'amministratore è di soli 2500 mese, quindi non parliamo di qualcosa di esorbitante. Mi potreste dare un conforto giuridico?”
Consulenza legale i 22/12/2016
Diciamo che non è propriamente corretto affermare che l’Erario si rivale sul “compenso” dell’amministratore: è invece più esatto dire che il liquidatore risponde dei debiti erariali “in proprio”, ovvero con il proprio patrimonio (nel quale rientra, quindi, anche il compenso) in alcuni casi previsti dalla legge.

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, se rimangono debiti pendenti, l’estinzione resta efficace, e i creditori insoddisfatti possono rivalersi:
- sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi;
- sui soci, nel limite degli importi dagli stessi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione.
Esiste però un particolare regime di responsabilità per i debiti tributari, recentemente modificato dall’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014: “4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
b) al comma terzo è aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria».

Come si vede, la modifica normativa posticipa l’effetto dell’estinzione della società, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi a 5 anni dalla formale cancellazione dal Registro delle imprese.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014, una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle imprese, i liquidatori erano chiamati a rispondere se in fase di liquidazione pagavano crediti di ordine inferiore a quelli tributari, ovvero assegnavano beni o denaro ai soci senza aver soddisfatto prima i crediti erariali. La responsabilità era estesa anche agli amministratori, se in presenza di una causa di scioglimento non provvedevano alla messa in liquidazione della società, ovvero commettessero nel biennio antecedente alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o atti di occultamento di attività sociali. Infine i soci erano responsabili limitatamente al denaro e ai beni ricevuti dagli amministratori nel corso degli ultimi 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, o dal liquidatore durante la liquidazione.

In presenza di tale, previgente, disciplina, l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese comportava delle difficoltà di recupero del credito per l’erario, per i seguenti motivi:
- la cancellazione dal Registro imprese comportava che tutti gli atti – avvisi di accertamento o cartelle di pagamento – intestati alla società estinta e notificati in data successiva all’estinzione fossero nulli;
- qualora in presenza di debiti erariali, il liquidatore avesse proceduto comunque, approvato il bilancio finale di liquidazione contenente il relativo debito non soddisfatto, alla richiesta di cancellazione, era comunque difficile per l’erario chiamare a rispondere il liquidatore stesso, dovendone dimostrare la negligenza circa il soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari, o l’esecuzione di assegnazioni di beni ai soci in luogo della soddisfazione dei crediti medesimi;
- i liquidatori (e eventualmente gli amministratori e i soci) potevano essere chiamati a rispondere solo per i debiti relativi alle imposte dirette e non per quelli di natura diversa, quali l’Iva o l’Irap.

Il citato “Decreto Semplificazioni” modifica profondamente la normativa sopra illustrata:
- viene previsto che unicamente con riguardo ai rapporti con l’erario, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese. Dunque, nonostante la predetta cancellazione, l’amministrazione finanziaria potrà continuare comunque nei successivi cinque anni a notificare avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc., intestati al soggetto estinto, e tali atti risulteranno pienamente efficaci.
- La posticipazione degli effetti della cancellazione vale anche ai fini del contenzioso, dunque un soggetto estinto viene – per così dire -“resuscitato” e legittimato a stare in giudizio.
- In precedenza la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci riguardava unicamente il mancato soddisfacimento di debiti relativi alle imposte dirette, mentre ora riguarda tutti i tipi di imposte (compresa l’IVA).
- Se in precedenza i liquidatori erano chiamati a rispondere in proprio se pagavano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnavano beni o denaro ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari, ora i liquidatori sono chiamati a rispondere se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. E’ stata introdotta quindi un’inversione dell’onere della prova tale per cui, se insoddisfatto, il Fisco matura un credito di natura civile da far valere direttamente nei confronti dei liquidatori a mezzo di un avviso di accertamento che si limiterà ad indicare i riferimenti al debito definitivo non soddisfatto (starà poi al liquidatore dover dimostrare che, in presenza di detto credito, non si è proceduto né all'assegnazione di beni ai soci e agli associati né al soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari).

Italo Q. chiede
martedì 12/07/2016 - Umbria
“Spett.le Redazione
In data 28/01/14 fui condannato in Appello al pagamento, per soccombenza , di Euro 11.000 ( undicimila )-IVA non dovuta - per spese legali alla Banca Alfa – Italia attualmente cancellata dall’Albo in data 31/12/2011 avendo tuttavia sede centrale in Amsterdam.
Attualmente,in pendenza di altro processo, il difensore mi richiede il saldo minacciando azioni legali ma non mi fornisce i dati dell’avente diritto cui provvedere al versamento.
Vista la scomparsa della società italiana chiedo se rimane titolare del credito la sede estera o se il versamento possa,senza rischi..!- essere effettuato nelle mani del difensore.
La domanda è : se la richiesta può provenire dal difensore oppure obbligatoriamente dall’avente diritto come in sentenza - e cioè la Banca Italiana - ma che non ha più ragione sociale in Italia, la quale avrà sicuramente già chiuso i bilanci .
Chiedo chi possa eseguire la richiesta e con quale modalità dato che il trasferimento potrebbe essere richiesto dall’estero ?
Inoltre il versamento può essere effettuato con assegno personale o bancario o bonifico posto che mi vengano forniti i dati necessari e relativa prova ( quale e come ? ) del diritto a riscuotere da parte del richiedente ?
In caso di mancata riscossione dell’eventuale assegno bancario questo dopo quanto ritornerebbe in mio possesso vista la prossima decadenza che mi pare sia di tre anni!
Ringrazio per una vostra risposta come sempre esauriente e tempestiva e porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 25/07/2016
L’art. 2495 c.c., sì come novellato dal d.lgs. n. 6/2003, riguarda la cancellazione della società dal registro delle imprese. Una importante pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la natura costitutiva dell’iscrizione della cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone) dal registro delle imprese: una volta cancellata, la società perde la personalità giuridica e si estingue (C. Cass., SS. UU., 22/2/2010 n. 4060).

Com’è noto, tanto le sentenze di primo grado quanto quelle di appello sono provvisoriamente esecutive: in altre parole, la pretesa in esse prevista ben può essere eseguita immediatamente (salvo declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione da parte del giudice di appello, che nel caso di specie non pare essere intervenuta).

La sede italiana della Banca – controparte vittoriosa – è stata cancellata dall’Albo nel 2011, mentre la pronuncia in appello è stata resa nel 2014. La cancellazione di una società – ai sensi della citata pronuncia di legittimità – implica la perdita di personalità giuridica della Banca, che, laddove si verifichi nel corso di un processo civile, viene definito come evento interruttivo (la “perdita della capacità di stare in giudizio” che coinvolge la società cancellata – così C. Cass., 16/5/2012 n. 7676).

Per il caso della mancata comunicazione dell’evento interruttivo, è possibile impugnare la sentenza resa nonostante l’evento (la perdita di personalità giuridica della Banca): nel caso di specie ciò non pare essere possibile, posto che sono ormai decorsi i sessanta giorni previsti per il deposito di un ricorso in Cassazione (ultimo grado del giudizio).

Resta da verificare che cosa accade ai rapporti – in questo caso, attivi – facenti capo alla Banca, ormai cancellata dal registro delle imprese. Il punto centrale della questione riguarda la perdita di personalità giuridica “nel corso” del processo, senza comunicazione alcuna di tale evento da parte del procuratore della Banca medesima. La sentenza è stata pertanto emessa nei confronti di una parte che – di fatto – non esisteva più al momento della pronuncia stessa. Pare quindi che la sentenza sia inutiliter data, vale a dire concessa a favore di un soggetto che – per l’ordinamento giuridico italiano – non esiste più. Numerose sono le pronunce di merito in tal senso, che parlano addirittura della “cessazione della materia del contendere”: Trib. Modena, 28/8/2012 n. 1378; Trib. Roma, 21/6/2011 sent. n. 13478 (che afferma la carenza di legittimazione del liquidatore e dei soci, dopo la cancellazione, a far valere i crediti della società).

A nulla dunque valgono le pretese avanzate dal difensore “in pendenza di altro processo”. Anzi, se tale processo riguarda la stessa Banca già cancellata nel 2011, tale processo dovrà essere interrotto e – per il caso di mancata riassunzione – sarà dichiarato estinto.

In assenza di ulteriori informazioni, si specifica che, posto che la sede centrale della Banca risulta essere attiva all’estero, nel caso in cui la sentenza italiana del 2014 sia stata pronunciata solo nei confronti della Banca italiana cancellata, non si vede alcuna legittimazione della società estera alla richiesta delle spese legali. Occorrerebbe sapere se la cancellazione della Banca italiana sia avvenuta per fusione (posto che – in tal caso – l’art. 2504 bis c.c. prevede che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”), ma, dal momento che vi è altro processo pendente, non dovrebbe essere difficile scoprirlo da parte del proprio legale (occorre una visura CCIAA della Banca italiana).

D. N. chiede
giovedì 24/03/2022 - Lazio
“Società in liquidazione.

Buongiorno,
sono amministratore di una s.r.l.s. che, causa covid, non riesce a raggiungere l'oggetto sociale con continuità.
Sto valutando due opzioni:

1 - rilanciarla con un nuovo piano industriale
2 - metterla in liquidazione

Vi scrivo per avere chiarimenti sul punto 2.
Ho chiesto consulenza ai nostri legali, chiedo anche a Voi per ricevere un parere di confronto.

La società:

- Non ha debiti con dipendenti
- Non ha debiti con inps
- Non ha debiti con inail
- Ha debiti IVA (circa 31.000 euro)
- Ha crediti IVA (circa 6.000 euro)
- Ha debiti tributari irpef / irap (circa 9.000 euro).
- Ha debiti con le banche (30.000 euro prestito di stato Conte, garantito 100% da fondo di garanzia)

L'obiettivo è chiudere seguendo il principio della diligenza del buon padre di famiglia.
Presumibilmente, la società:
- Non riuscirà a pagare i debiti IVA e tributari
- Riuscirà ad onorare il debito con banche di 30.000 euro

Verrà nominato un liquidatore terzo (non il soggetto amministratore ad oggi).
Vorrei sapere, che tipo di responsabilità ha l'amministratore e i soci qualora:

Caso 1
- Liquidatore terzo
- La società onora i debiti con le banche
- La società non onora i debiti con tributari e IVA

Caso 2
- Liquidatore terzo
- La società non onora i debiti con le banche
- La società non onora i debiti con tributari e IVA

Nella risposta, vi chiedo gentilmente di citare le normative del codice civile che disciplinano il caso.
Grazie,

Cordialmente,
Consulenza legale i 31/03/2022
Per rispondere al quesito avanzato si rendono necessarie alcune premesse di carattere normativo e giurisprudenziale.

Posta la società in stato di liquidazione, ai sensi dell’art. 2491 del c.c., comma 1, se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

Al termine delle operazioni di liquidazione ai sensi dell’art. 2495 del c.c., comma 1, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, a cui consegue l’estinzione della stessa.
In seguito, il terzo comma prevede che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Si rammenti, infatti, che le società di capitali godono della c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”; ciò significa che per le obbligazioni sociale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
Questo principio per le società a responsabilità limitata è espresso dall’art. 2462 del c.c., il quale recita espressamente, al comma 1: “Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.”

In seguito alla cancellazione dal Registro Imprese, la società deve intendersi estinta anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti.
Di fatto, con la cancellazione, l’ente da soggetto esistente, diviene totalmente inesistente ed è, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale.
Qualora all’estinzione della s.r.l., conseguente alla cancellazione dal Registro Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, le obbligazioni che ne derivano si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in conseguenza della liquidazione.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo; in tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 del c.c. (Cass., 20 aprile 2021, ordinanza n. 10337).

Per quanto concerne, nello specifico, la responsabilità per residui debiti tributari, l’art. 36 delle disp. risc. imp. redditi, al comma 1, dispone che “i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.”
Il comma 3 prevede la medesima responsabilità in capo ai soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (anche se nei limiti del valore dei beni stessi).
Al comma 4 detta responsabilità viene estesa agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

In definitiva, la norma fissa una particolare responsabilità:
- per i liquidatori, che abbiano eventualmente soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari; ciò significa che i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari;
- per gli amministratori, che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o abbiano eventualmente occultato attività sociali (anche mediante omissioni delle scritture contabili);
- per i soci che abbiano, eventualmente, ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione, o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).

L’eventuale responsabilità, tuttavia, non opera automaticamente, ma solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria la accerti con proprio atto motivato, a sensi del’art. 36 delle disp. risc. imp. redditi.
Inoltre, detta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, opera salvo prova contraria.
In sostanza, laddove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell’assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi risponderanno in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci deriva, in sostanza, da un’obbligazione tributaria non assolta dalla società: il che può avverarsi soltanto quando l’imposta è stata prima accertata, attraverso un atto valido, nei confronti della stessa società.
Si consideri, inoltre, che, a differenza di tutti gli altri soggetti creditori, per i quali l’estinzione della società determina il venir meno del soggetto giuridico a cui rivolgere la pretesa di soddisfazione del proprio credito, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, D. Lgs. n. 175/2014 l’amministrazione finanziaria può notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento entro i 5 anni successivi alla cancellazione dell’ente societario, chiamando, altresì, a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti (o comunque non definiti al momento in cui la società perde la propria soggettività giuridica e, conseguentemente, la definizione di ogni diritto e dovere nei confronti delle terze parti) i soci, gli amministratori e i liquidatori.

Fatte le dovute premesse, veniamo ad analizzare i casi esposti.

Il primo caso prospettato è il tipico in cui non viene rispettato il grado di privilegio dei crediti, in quanto i crediti tributari sono di grado superiore rispetto a quelli bancari.
In questo caso, il liquidatore si esporrebbe a responsabilità personale, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti, cioè limitatamente alla quota di debito tributario che avrebbe potuto soddisfare rispettando il grado di privilegio dei crediti.
La responsabilità sarebbe estesa agli amministratori se l’amministrazione finanziaria accerti con proprio atto motivato che questi abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione, ovvero che abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
Sarebbe estesa, altresì, ai soci che abbiano, eventualmente, ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione, o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (sempre nei limiti di quanto ricevuto).

Per quanto riguarda il secondo caso, non soltanto non verrebbe rispettato il grado di privilegio dei crediti, ma non ne sarebbe soddisfatto nessuno (si può ipotizzare perché l’attivo venga distribuito tra i soci).
Anche nella seconda circostanza, possono ipotizzarsi esattamente le medesime responsabilità già evidenziate in relazione al primo caso esposto.

In entrambi i casi l'amministrazione finanziaria avrebbe 5 anni di tempo dalla cancellazione della società per notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento alla stessa, per poi eventualmente rivalersi sul liquidatore, sugli amministratori e sui soci.

In definitiva, si consiglia di affidarsi a professionisti che redigano un bilancio finale di liquidazione che rispetti il grado di privilegio dei crediti e li soddisfi nella misura in cui la normativa civile e fiscale impone, così da evitare di incorrere in responsabilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.