(massima n. 1)
In caso di morte della parte costituita nel processo, allorquando tale evento si verifichi nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, se lo stesso non sia stato portato a conoscenza della controparte che deve proporre l'impugnazione a mezzo di atti idonei, l'impugnazione stessa č validamente proposta nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di essa, mentre, nell'ipotesi inversa, l'impugnazione va notificata agli eredi e, ove non lo sia, č affetta da nullitā per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius rilevabile di ufficio a norma dell'articolo 164 c.p.c.e tuttavia sanabile per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, che avvenga quando non sia ancora decorso il termine annuale per proporre impugnazione. (Nella fattispecie, verificatosi, in primo grado, l'evento interruttivo, ad istanza di uno degli eredi la sentenza, con anche la indicazione del decesso e del domicilio del notificante, era stata notificata alle controparti che avevano proposto appello nei confronti della parte deceduta presso il procuratore costituito, e la corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dei predetti appellanti).