Che cosa significa "Giudice istruttore"?
È il giudice-persona fisica (appartenente alla Magistratura) cui è demandata la direzione della fase c.d. istruttoria del procedimento, ossia quella che precede la definizione della controversia. Il giudice istruttore è preposto alla trattazione delle questioni rilevanti in fatto e in diritto e all'acquisizione degli elementi di prova idonei a fondare la decisione.
Il g.i. esercita poteri di direzione e controllo della causa senza particolari formalismi. Emette provvedimenti in forma di ordinanza (art. 176 del c.p.c.), salvo che la legge preveda diversamente.
Nei casi in cui la causa sia assegnata al tribunale in composizione monocratica, terminata la fase istruttoria, è lo stesso g.i. a trattenere presso di sé la causa per deciderla.
Il g.i. esercita poteri di direzione e controllo della causa senza particolari formalismi. Emette provvedimenti in forma di ordinanza (art. 176 del c.p.c.), salvo che la legge preveda diversamente.
Nei casi in cui la causa sia assegnata al tribunale in composizione monocratica, terminata la fase istruttoria, è lo stesso g.i. a trattenere presso di sé la causa per deciderla.