(massima n. 1)
La circostanza che un ente pubblico, parte in un procedimento civile, venga soppresso ex lege e le sue funzioni trasferite ad altro ente costituisce una causa di interruzione del processo; ne consegue che ove tale fatto avvenga nelle more tra la notifica della citazione (anche d'appello) e la prima udienza di comparizione il processo č interrotto automaticamente e deve essere riassunto a pena di estinzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento che ha disposto la soppressione dell'ente.