(massima n. 1)
Il processo è interrotto dal momento della dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte (art. 300 c.p.c.), e da tale momento decorre il termine per la riassunzione, che non può essere sospeso in mancanza di una specifica previsione normativa. (Nella specie, dichiarato il fallimento di una parte, la Suprema Corte ha stabilito che il termine per la riassunzione non potesse essere sospeso in conseguenza di una pretesa scomparsa della medesima parte dichiarata fallita, stante anche la presenza del soggetto legittimato – il curatore fallimentare – a ricevere l'atto di riassunzione).