(massima n. 2)
Nel caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione del processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nel secondo comma dell'art. 353 c.p.c., ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza; termine che, in conformità di quanto prevede il terzo comma del citato art. 353 c.p.c., resta interrotto se la sentenza d'appello sia impugnata con ricorso per cassazione.