(massima n. 1)
La rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e c he si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'«ultrattività» di una tale rappresentanza, opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio, qualora l'appellante, pur sapendo ciò proponga impugnazione nei confronti del rappresentante, costringendolo a costituirsi sia per sostenere l'infondatezza dell'eccezione circa la sua carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di primo grado sia per chiedere la sua estromissione dal giudizio in relazione agli altri punti controversi della vertenza e sui quali solo il minore divenuta maggiorenne – intervenuto nel giudizio di secondo grado – è legittimato ad articolare difese, correttamente l'appellante viene condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal detto rappresentante, risultato sul punto vittorioso.