(massima n. 1)
Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.