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Articolo 281 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinnovazione di prove davanti al collegio

Dispositivo dell'art. 281 Codice di procedura civile

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione (1) davanti a sé di uno o più mezzi di prova (2).

Note

(1) La valutazione del collegio circa la riassunzione diretta di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore è discrezionale ed insindacabile, tranne se presenti errori di diritto. Il collegio può anche disporre l'assunzione diretta di una prova non precedentemente assunta dal giudice istruttore.
(2) L'iter processuale seguente alla rinnovazione dell'assunzione proseguirà con la fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.), ed eventualmente con una nuova udienza di discussione orale della causa (art. 275 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 281 Codice di procedura civile

Malgrado la norma faccia riferimento al collegio, la rinnovazione di prove può essere disposta anche dal giudice unico; inoltre, nulla impedisce all'organo giudicante di assumere direttamente il mezzo di prova, a prescindere da una sua precedente assunzione.

La riassunzione di prove può essere disposta anche solo per ripetere il giuramento suppletorio, sulla medesima formula, quando siano riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione.

La decisione se emettere o meno il provvedimento di riassunzione è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante, il che comporta che l'ordinanza che la dispone non può essere impugnata in sede di legittimità né per difetto di motivazione, né per violazione del diritto di difesa; si tratta, infatti, di un’ordinanza che non ha natura decisoria, e pertanto oggetto di impugnazione non potrà che essere la decisione che definisce la controversia.

In ipotesi di riassunzione non opera il principio di immutabilità del collegio di cui all’art. 276 del c.p.c.; pertanto, non determina nullità la diversa composizione del collegio innanzi al quale le prove sono state riassunte rispetto alla composizione del collegio che, dopo aver assistito alla discussione, decide nel merito.

Massime relative all'art. 281 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9322/2010

L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Rigetta, App. Bologna, 20/05/2005).

Cass. civ. n. 10023/2004

Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, per il quale viene in considerazione il regime normativo anteriore alla novella del codice di rito di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni, ove la causa venga rimessa all'istruttore a seguito di un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori indagini, le domande formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale della fase precedente vengono a far parte del "thema decidendum" e devono essere quindi esaminate dal giudice di primo (o di unico) grado qualora su di esse, riproposte nella successiva fase di trattazione della causa e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni, sia intervenuta, in tale seconda fase, l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, avendo in tal caso siffatte domande, inefficaci in occasione della precedente rimessione della causa al Collegio, successivamente acquistato detta efficacia, confluendo nelle altre conclusioni antecedentemente assunte dalla parte.

Cass. civ. n. 2085/1993

La facoltà che l'art. 281 c.p.c. attribuisce al collegio di ordinare la riassunzione davanti a sé di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore può essere esercitata anche al fine di consentire la ripetizione, sulla stessa formula, del giuramento suppletorio, nel caso di riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione.

Cass. civ. n. 402/1950

L'apprezzamento sulla necessità di procedere alla rinnovazione di mezzi istruttori davanti al collegio a norma dell'art. 281 c.p.c. è incensurabile in cassazione.

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