(massima n. 1)
La cancellazione della societā dal registro delle imprese dā luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacitā di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale č peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattivitā del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., č idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della societā cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, č legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui č richiesta la procura speciale - in rappresentanza della societā; c) č ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla societā con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).