(massima n. 1)
Lart. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione č sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioč, che č automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata.