(massima n. 2)
In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l. fall., aggiunto dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.