(massima n. 1)
L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore verificatosi durante il giudizio di merito è regolata dall'art. 300 c.p.c. in base al quale è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde; sicché l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione eseguita dal procuratore alle altre parti. Ne consegue che nel caso di decesso della parte costituita nel corso di un grado di merito prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o di notificazione dell'evento ad opera del procuratore, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330 c.p.c., indipendentemente dall'eventuale conoscenza di quell'evento da parte del notificante.