(massima n. 1)
La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.