(massima n. 1)
In tema di azione per la dichiarazione della filiazione naturale proposta dal genitore esercente la potestà sul minore, qualora quest'ultimo divenga maggiorenne dopo la conclusione del processo di secondo grado, l'eventuale ricorso per cassazione gli va notificato personalmente presso il suo domicilio reale, giacché l'intervenuta maggiore età del rappresentato determina la perdita della capacità processuale del rappresentante e travolge anche la procura da questi conferita al difensore, senza che sia applicabile il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura alla morte (nella specie, perdita di capacità) del conferente, giacché tale principio, avendo carattere eccezionale, e attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio, trova applicazione solo entro i limiti (segnati dell'emissione della sentenza) della conclusione della fase del processo in cui si è verificato l'evento concernente il mandante; ne consegue che deve considerarsi inesistente, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, la notifica del ricorso per cassazione all'ex minore (divenuto maggiorenne dopo la sentenza di secondo grado) effettuata presso il “procuratore domiciliatario e difensore costituito”, se non risulta che al suddetto difensore il minore abbia rilasciato, dopo il raggiungimento della maggiore età, un'ulteriore procura con contestuale elezione di domicilio, mancando altrimenti ogni collegamento tra la persona cui l'atto è destinato (ex minore) e il luogo e il soggetto cui la copia è stata consegnata (procuratore domiciliatario nominato in altro grado di giudizio da rappresentante ormai privo di capacità processuale).