(massima n. 1)
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel giudizio di primo grado prima della chiusura della discussione (ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e durante la pendenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione dev'essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ne consegue che, in caso di morte della parte verificatasi nella predetta fase, deve considerarsi inammissibile l'appello proposto dal difensore (nominato nel grado precedente) per conto del "de cuius", non essendo il diritto di impugnazione riferibile a questi, bensģ esclusivamente al successore.