(massima n. 1)
In caso di morte della parte costituita, avvenuta dopo la chiusura della discussione ma anteriormente alla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione della sentenza va instaurata nei confronti, non della parte defunta rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo, ma degli eredi di questa (ferma in ogni caso l'inidoneitā, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza che non contenga l'autoindividuazione degli eredi richiedenti, con tutte le indicazioni necessarie a rendere l'impugnazione stessa proponibile, nei loro confronti, nel ristretto ambito temporale indicato dall'art. 325 c.p.c.). Ove la non corretta proposizione dell'impugnazione sia dipesa da incolpevole ignoranza dell'impugnante circa l'evento che ha determinato il mutamento della situazione soggettiva riguardo all'altra parte, non vi č possibilitā di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., versandosi in un caso, non di semplice nullitā della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, mentre resta, in ipotesi, salva la rimessione in termini, ove ricorrano le condizioni per l'applicabilitā dell'istituto.