(massima n. 1)
Qualora il tutore dell'interdetto, costituito in giudizio a mezzo di un procuratore, a seguito della morte dell'interdetto e della conseguente estinzione della tutela verificatesi anteriormente alla chiusura della discussione, perda la capacitą di stare in giudizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo, con la conseguenza che ove il procuratore costituito, unico legittimato a farlo, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento che ha colpito la parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora dotata della capacitą di stare in giudizio, (senza che in contrario abbia alcun rilievo la dichiarazione di tale evento dal difensore dell'altra parte o l'acquisizione della notizia al processo ex officio) con correlativa ultrattivitą della procura alle liti pure nelle successive fasi di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale mediante la proposizione dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che nella sopraindicata ipotesi il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deve essere rivolto al tutore e notificato al procuratore costituito nel giudizio d'appello a norma dell'art. 330 primo comma, seconda parte, c.p.c.