(massima n. 1)
La morte o la perdita della capacitā della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacitā della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattivitā della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase di impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dallo ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacitā della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, la notificazione della sentenza fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 c.p.c., č idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta o del rappresentante della parte divenuta incapace.