(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacitā della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi č equiparabile a quella in cui levento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.