(massima n. 1)
La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontą del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una volontą opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione.