(massima n. 2)
Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado — con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 c.p.c. —, deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata.