(massima n. 1)
Qualora la fusione di società per azioni per incorporazione – configurata, sino alla riforma del diritto societario, introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, come fenomeno di successione a titolo universale, e, quindi, equiparabile alla morte di una persona fisica, evento idoneo a determinare l'interruzione del processo in cui questa fosse parte – si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 – rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, collegata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., come sostituito dalla legge n. 353 del 1990, alla costituzione in giudizio del convenuto ed alla rinnovazione della citazione (e dell'impugnazione) affetta da nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. – il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Né a tale soluzione è di ostacolo il disposto dell'art. 2193, secondo comma, c.c. – che stabilisce la inopponibilità della ignoranza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, quale la fusione societaria, una volta che la iscrizione sia stata eseguita, facendo, però, salve le disposizioni particolari della legge – in caso di mancata pubblicazione per estratto dell'atto di fusione, iscritto nel detto registro, nella Gazzetta Ufficiale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 2504, terzo comma, 2504 sexies e 2457 ter c.c., tale omissione rende inopponibile l'atto ai terzi che la società non dimostri esserne stati comunque a conoscenza.