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Articolo 1728 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Dispositivo dell'art. 1728 Codice Civile

Quando il mandato si estingue per morte(1) o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo(2).

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità [1425] del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante [1712] e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze(3).

Note

(1) Alla morte può equipararsi la dichiarazione di morte presunta (v. 58 ss. c.c.) ma non la semplice scomparsa (v. 48 ss. c.c.).
(2) Il pericolo deve sussistere quando si verifica l'evento che colpisce il mandante.
(3) L'inadempimento di tali obbligazioni comporta il diritto al risarcimento del danno per il mandante (1223 c.c.).

Ratio Legis

Se viene meno una delle parti del contratto esso, di regola, si estingue, e ciò in considerazione della sua natura di contratto intuitus personae (v. 1722 c.c.). Se, tuttavia, l'evento colpisce il mandante, il mandatario è tenuto a garantire la continuità dell'incarico ad evitare che il patrimonio del mandante possa subire un pregiudizio dal ritardo. Se, invece, l'evento colpisce il mandatario il mandante potrebbe non esserne a conoscenza e, quindi, gli eredi del primo devono avvertirlo ma anche agire in modo che tale evento non gli arrechi un danno.

Spiegazione dell'art. 1728 Codice Civile

Gli obblighi del mandatario in caso di morte o di sopravvenuta inca­pacità del mandante e quelli degli eredi o di chi ha la rappresentanza o l'assistenza del mandatario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di lui

La morte e la sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario sono cause subiettive di estinzione del mandato.
Ritenevasi sotto l'impero dei codici precedenti, in omaggio alla pratica del commercio, che il mandato connesso all'esercizio di un'impresa continuava dopo la morte di uno dei subietti in contemplazione delle obiettive esigenze dell'impresa. Detta pratica è stata legislativamente riconosciuta (art. 1722, n. 4).
Indipendentemente da quest'ultima disposizione, per il caso, cioè, in cui il mandato, non avendo per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, si estingue con la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario, l'art. 1728 pone due regole che ha riprodotte completandole dagli articoli 1745, 1763 codice del 1865, e 366 cod. comm.
Se il mandante muore o è colpito da incapacità, il mandatario che ha iniziata la esecuzione del mandato deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo. Il codice vigente ha riprodotto dall'art. 1745 codice del 1865 anche la parola « pericolo », la quale dice evidentemente molto più di quanto la disposizione vuole esprimere. Il mandatario deve continuare l'esecuzione del mandato estinto, agendo quale gestore di negozi, non già quando vi è un pericolo ma sempre che a suo criterio, corrispondente a quello del buon padre di famiglia, vi è la eventualità di un pregiudizio per l'affare o per la buona riuscita dello stesso.

Se muore o diventa incapace il mandatario, sorgono a carico dei suoi eredi ovvero di chi lo rappresenta o lo assiste due obblighi: a) quello di avvertire prontamente il mandante; b) l'altro di prendere nell'interesse di questo i provvedimenti consigliati dalle circostanze allo scopo d'impedire che al mandante derivi un danno dalla estinzione del mandato.
La costituzione di detti obblighi è subordinata alla condizione che gli eredi, il rappresentante o chi esercita la funzione di assistenza abbiano avuto, in un modo qualsiasi, notizia della esistenza del mandato.
La sanzione dell'inadempimento degli obblighi previsti dai due commi dell'art. 1728 è quella ordinaria del risarcimento dei danni.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

536 Ho riprodotto in unica disposizione (art. 615) gli articoli 575 e 577 del progetto relativi alla esecuzione del mandato dopo la morte del mandante o del mandatario, applicando però la norma anche al caso di estinzione del mandato per incapacità sopravvenuta del mandante o per incapacità del mandatario.

Massime relative all'art. 1728 Codice Civile

Cass. civ. n. 20503/2019

La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 5527/1981

L'art. 1728 secondo comma c.c., il quale, per il caso di estinzione del mandato per sopravvenuta incapacità del mandatario, fa carico a colui che lo rappresenta di avvertire prontamente il mandante, nonché di prendere, prima che tale avvertimento giunga a conoscenza del mandante stesso, i provvedimenti richiesti dalle circostanze, trova applicazione, per analogia, nel caso di estinzione del mandato per l'instaurarsi di fallimento od altra analoga procedura concorsuale a carico del mandatario, nel senso che i suddetti obblighi gravano sul curatore del fallimento, o sugli altri organi delle procedure concorsuali assimilate.

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