(massima n. 1)
Il raggiungimento della maggiore etā da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto č regolarmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto qualora la capacitā di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore etā da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori).