(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 c.p.c., avveratosi dopo il passaggio in decisione.