(massima n. 1)
La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi medio tempore in società a responsabilità limitata, ritenendo che il gravame provenisse da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione).