(massima n. 1)
Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacitā per fallimento della parte) si avvera o č notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione č validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.