(massima n. 1)
Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, non č soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c., dettati per il giudizio di merito. Ne consegue che, nel caso in cui, nelle more del giudizio per cassazione, una societā, estranea al procedimento, ne incorpori un'altra che di quest'ultimo sia parte, l'estinzione della societā incorporata, da un lato non determina interruzione del giudizio di legittimitā, e, dall'altro lato, pur non dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, comporta la prosecuzione del giudizio medesimo fra le parti originarie, senza che la societā incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso precedentemente proposto dalla societā incorporata, neanche ai fini di intervento nel suddetto giudizio.