(massima n. 1)
Il principio, enunciato nell'art. 300 c.p.c., secondo cui gli eventi relativi alla modificazione della capacità processuale della parte costituita hanno rilevanza processuale solo se dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore non osta a che, nel caso di mancata comunicazione da parte del procuratore dei mutamenti della capacità processuale del suo rappresentato, l'altra parte, che ne abbia avuto notizia, possa compiere le attività processuali per far partecipare al giudizio il soggetto che per effetto di tali mutamenti ne è divenuto capace. Pertanto, l'attore qualora abbia avuto notizia del raggiungimento della maggiore età da parte del convenuto, legalmente rappresentato in giudizio dal genitore, anche nel silenzio della controparte, può promuovere, con la chiamata in giudizio, la diretta partecipazione del soggetto (già minore) interessato alla prosecuzione del giudizio stesso.