(massima n. 1)
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie morte dell'unico procuratore), con la conseguenza che solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.