(massima n. 1)
Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse (l'evento interruttivo che interessa la parte di uno dei detti procedimenti non intacca minimamente l'effettivitą del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), né viene a ledere l'attivitą difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.