(massima n. 2)
Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte – già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito – attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.