(massima n. 1)
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 c.p.c., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 c.c., tal evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.