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Articolo 429 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia della sentenza

Dispositivo dell'art. 429 Codice di procedura civile

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza(1)(2).

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale(3), il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [disp. att. 150](4).

Note

(1) L'articolo in commento soddisfa le esigenze di celerità e di concentrazione che contraddistinguono il processo del lavoro. Infatti, la norma dispone che, una volta esaurita la discussione orale e all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice definisce il giudizio con sentenza, procedendo alla lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mancata lettura del dispositivo costituisce causa di nullità, che si converte in un motivo di impugnazione (161). Tale nullità, tuttavia, non estende i suoi effetti agli atti precedenti e neanche alle prove.
(2) Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel caso di mancata sottoscrizione del dispositivo della sentenza non si produce alcuna nullità in quanto la sottoscrizione del giudice costituisce un requisito indispensabile per le sentenza complete di dispositivo e motivazione. Similmente, l'omessa trascrizione del dispositivo della sentenza non ha come conseguenza l'inesistenza o la nullità della sentenza, a patto che sia possibile la chiara identificazione del suo contenuto.
(3) Il dispositivo della sentenza si può definire quale atto a rilevanza esterna, in quanto la sua lettura porta ad immediata conoscenza il contenuto della decisione alle parti, le quali possono far valere il dispositivo stesso ed avviare l'azione esecutiva ancora prima del deposito della decisione. Nelle ipotesi in cui il dispositivo differisca dalla motivazione della sentenza, prevale il primo poiché, tramite la lettura in udienza, consolida in maniera definitiva la statuizione emanata. Tuttavia, se sussiste un contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione la conseguenza è quella della nullità della sentenza, che si trasforma in un motivo di impugnazione.
(4) Con la legge n. 533 del 1973, il legislatore, considerando il carattere alimentare dei crediti di lavoro (36 cost.), ha previsto che le somme dovute al lavoratore a titolo retributivo e risarcitorio siano automaticamente rivalutate secondo gli indici Istat (disp. att. 150) a far data dalla maturazione del diritto. Questo esonera il lavoratore dall'onere di provare il maggior danno da svalutazione e gli interessi vengono cumulati alla rivalutazione.

Ratio Legis

Questo articolo è stato modificato dal D. L. 25 giugno 2008, n. 112. Il principio ispiratore della modifica è quello di concentrazione del processo del lavoro, in base al quale viene sancito che il nucleo essenziale della sentenza, ovvero il dispositivo, venga letto in udienza subito dopo la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti. Così disponendo, il legislatore ha voluto costringere il giudice a studiare preventivamente il fascicolo processuale, presentandosi in udienza preparato e psicologicamente pronto a decidere subito la controversia.

Spiegazione dell'art. 429 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha cercato di soddisfare le esigenze di celerità e concentrazione che dovrebbero caratterizzare il processo del lavoro.
Viene infatti disposto che, una volta esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, il giudice definisce il giudizio con sentenza, procedendo alla lettura del dispositivo, nonché all’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (non si prevede la possibilità che la motivazione venga redatta in forma abbreviata).
Soltanto nel caso in cui la controversia risulti di particolare complessità, dopo aver dato lettura del dispositivo, può stabilire un termine, non superiore a sessanta giorni, entro cui dovrà depositare la sentenza.

Il dispositivo della sentenza costituisce un atto a rilevanza esterna, in quanto la sua lettura consente l’immediata conoscenza del contenuto della decisione; in forza di esso le parti possono avviare l'azione esecutiva ancora prima del deposito della decisione.
La notificazione del mero dispositivo non fa, tuttavia, decorrere il termine breve per impugnare; nel caso in cui il dispositivo non sia seguito dalla motivazione, ma da un atto che attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l'onere di impugnazione decorre dalla comunicazione del mancato deposito della motivazione.

Qualora il dispositivo differisca dalla motivazione della sentenza, deve riconoscersi prevalenza al primo in quanto, a seguito della sua lettura in udienza, si consolida in maniera definitiva la statuizione emanata.
Soltanto un eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione costituisce causa di nullità insanabile della sentenza, che si trasforma in motivo di impugnazione.
Una parziale coerenza, invece, tra dispositivo e motivazione configura un mero errore materiale, con conseguente ammissibilità del relativo procedimento di correzione.

La mancata lettura del dispositivo in udienza costituisce causa di nullità della sentenza, la quale si converte in motivo di impugnazione. Trattasi, comunque, di nullità che non estende i suoi effetti agli atti precedenti del giudizio.
La prova dell'avvenuta lettura del dispositivo può ricavarsi da qualsiasi atto del processo o anche desumersi implicitamente da determinate circostanze.

Non determinano, invece, nullità, almeno secondo la tesi prevalente in giurisprudenza:
  1. la mancata sottoscrizione del dispositivo della sentenza, ritenendosi che la sottoscrizione del giudice costituisce requisito indispensabile solo nel caso in cui la sentenza sia completa di dispositivo e motivazione;
  2. l’omessa trascrizione del dispositivo della sentenza, purché sia possibile identificare in modo chiaro il suo contenuto.

Il secondo comma prevede la facoltà per le parti di richiedere al giudice, con apposita istanza, la concessione di un termine, non superiore a dieci giorni, per il deposito di note difensive.
A seguito di tale richiesta il giudice, se lo ritiene necessario, concede il termine e rinvia la causa ad una udienza immediatamente successiva alla sua scadenza per la discussione e la pronuncia della sentenza.

L’ultimo comma, infine, disciplina il caso in cui la sentenza contenga condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, stabilendo il contenuto minimo che detta sentenza deve avere. In particolare, essa deve determinare:
  1. gli interessi nella misura legale;
  2. il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

Per effetto della legge n. 533 del 1973, il legislatore, tenuto conto del carattere alimentare che va riconosciuto ai crediti di lavoro, ha previsto una rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT, a far data dalla maturazione del diritto, delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo e risarcitorio (ciò esonera il lavoratore dall'onere di provare il maggior danno da svalutazione e gli interessi vengono cumulati alla rivalutazione).

La condanna al pagamento della somma complessiva così determinata ha decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del diritto.

Massime relative all'art. 429 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38521/2021

Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/01/2020).

Cass. civ. n. 36727/2021

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2014).

Cass. civ. n. 35057/2021

Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2018).

Cass. civ. n. 3394/2021

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/08/2018).

Cass. civ. n. 1111/2020

Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale gli interessi compensativi erano stati riconosciuti al tasso legale, sulla somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di equo premio, dalla data della messa in mora sino a quella di deposito della sentenza di primo grado). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/03/2014).

Cass. civ. n. 21618/2019

Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito la quale, nell'accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive, recava in dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base al livello richiesto dal lavoratore e in motivazione il riconoscimento dell'inquadramento in un maggior livello non richiesto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/03/2016).

Cass. civ. n. 14502/2019

Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, trattenute per ritenute fiscali dal datore di lavoro per la parte eccedente quella effettivamente versata all'Erario in seguito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002).

Cass. civ. n. 1271/2019

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, comma 2, c.p.c., deve essere verificata con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, sicché è irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale.

Cass. civ. n. 26234/2018

Sull'indennità riconosciuta ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - la quale rappresenta il ristoro onnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che essa rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.

Cass. civ. n. 20765/2018

La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.

Cass. civ. n. 19735/2018

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Cass. civ. n. 22297/2017

Il licenziamento orale in regime di tutela obbligatoria è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento, sicché non sussiste vizio di ultrapetizione in caso di liquidazione di somme superiori a quelle richieste in misura forfettaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all’emanazione della sentenza, a fronte di una domanda del lavoratore contenuta tra le 2,5 e le 6 mensilità).

Cass. civ. n. 8441/2017

Nel rito del lavoro, sussiste violazione dell'art. 429 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, qualora, pur essendo stato disposto il rinvio dell'udienza, venga pronunciata sentenza senza che le parti abbiano potuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e del conseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 18126/2016

Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione, tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso, determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia.

Cass. civ. n. 12841/2016

Nel rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione.

Cass. civ. n. 1906/2015

Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza non è più modificabile da parte del giudice che ha emesso la decisione, sicché è radicalmente nulla la sentenza con la quale sia stato adottato un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente. (Nella specie, il giudice di appello aveva corretto, nel testo completo della sentenza, il dispositivo letto in udienza, in quanto inficiato da irrimediabile contrasto fra la prima parte, di rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento, e la seconda, invece di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione con relative conseguenze retributive e contributive).

Cass. civ. n. 20463/2014

Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'intestazione del verbale di udienza ed il dispositivo letto nella medesima, si deve ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia stata deliberata da quegli stessi giudici che hanno partecipato alla discussione, sicché è irrilevante che il giudice indicato nell'intestazione della sentenza come relatore sia diverso da quello che abbia materialmente redatto la motivazione, in base ad un procedimento organizzativo interno di sostituzione dell'originario relatore, intervenuto dopo la lettura del dispositivo, che assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione non più modificabile dai suoi autori. Ne consegue che è ravvisabile un vizio di costituzione del giudice qualora gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio, non investita della funzione esercitata, e non quando il giudice relatore assolutamente impedito sia sostituito da colleghi di pari funzioni e competenza, poiché tale sostituzione, anche ove disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto.

Cass. civ. n. 18353/2014

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis", previsto dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.

Cass. civ. n. 14499/2014

Nel rito del lavoro, qualora la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo, non si applica il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione, che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni invece contenute nell'altro, dovendosi individuare la portata precettiva della pronuncia giurisdizionale tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo. (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio, ha cassato la sentenza di appello, nel cui dispositivo risultava la sola regolazione delle spese di lite, mentre era del tutto omessa la statuizione di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di primo grado, e, quindi, la decisione di rigetto della domanda introduttiva proposta).

Cass. civ. n. 11235/2014

Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata.

Cass. civ. n. 4587/2014

Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum".

Cass. civ. n. 3027/2014

In tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su tale indennità non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato.

Cass. civ. n. 27521/2013

In relazione ai criteri e alle modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, l'art. 3, comma 2, del d.m. 1° settembre 1998, n. 352, secondo il quale detti accessori sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, si applica anche agli interessi e alla rivalutazione che conseguono ad una sentenza di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sempre che la sentenza non abbia quantificato essa stessa l'ammontare di tali accessori del credito principale o abbia determinato, in modo diverso, le modalità di calcolo dei medesimi.

Cass. civ. n. 24573/2011

Nel rito del lavoro, ai fini dell'individuazione della data di decisione del giudizio rileva il verbale dell'udienza di discussione che attesta la lettura del dispositivo della sentenza, trattandosi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

Cass. civ. n. 13367/2011

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali ed in base all'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - secondo il quale "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente" - l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l'adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.

Cass. civ. n. 2771/2011

Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l'art. 429, comma terzo, c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.

Cass. civ. n. 546/2011

Sui crediti del datore di lavoro verso il lavoratore (nella specie, relativi all'esecuzione mal fatta del lavoro) non spettano gli interessi ove non sia stata formulata specifica domanda nè in primo grado, nè in appello, dovendosi escludere l'applicabilità del disposto di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c., e, quindi, dell'automatismo insito in detta previsione, riconosciuto solo in favore del lavoratore.

Cass. civ. n. 16036/2010

Gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti, ivi compresi quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, vanno liquidati d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, e quindi anche a prescindere dalla loro quantificazione operata dal lavoratore medesimo.

Cass. civ. n. 8894/2010

Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata. Ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, il dispositivo della sentenza di primo grado, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro "al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento ad oggi", mentre in motivazione la condanna al pagamento delle retribuzioni era estesa fino alla data della futura reintegrazione; la S.C., attesa la radicale divergenza tra le due indicazioni, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che, in difetto di specifica impugnazione, aveva dato rilievo esclusivo al dispositivo e al contenuto logico delle parole usate).

Cass. civ. n. 7395/2010

La rivalutazione dei crediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla "causa petendi" della domanda con cui il credito è fatto valere, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, sempreché sulla questione non sia già intervenuta una pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente, atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno per effetto dell'acquiescenza e dalla formazione del giudicato sulla questione. Ne consegue che la pronuncia con la quale il giudice, sia pure implicitamente, neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, sicché, in difetto di impugnazione sul punto, si forma al riguardo il giudicato e l'esame della relativa questione resta precluso nelle successive fasi processuali.

Cass. civ. n. 5659/2010

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, c.p.c., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.

Nel rito del lavoro, non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo, né comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Cass. civ. n. 1569/2010

Nel rito del lavoro, il rinvio della causa per la lettura del dispositivo ad udienza successiva a quella della discussione non è causa di nullità della decisione o del procedimento in quanto non comporta la violazione del diritto di difesa, non ledendo alcun interesse sostanziale delle parti, che hanno facoltà, se vogliono essere presenti, di proseguire la discussione e di prendere immediatamente conoscenza del dispositivo. (Principio affermato con riguardo a fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 429, primo comma c.p.c. introdotta dall'art. 53 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008).

Cass. civ. n. 21703/2009

L'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni deve essere rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 ma, trattandosi di un credito di natura assistenziale, l'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., nella maggiore misura, alla stregua dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Cass. civ. n. 13165/2009

Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, dovendosi ritenere, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, qualora la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.

Nel rito del lavoro, l'attestazione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa deve risultare dal verbale di udienza, senza che assuma rilievo che, nella narrativa della sentenza, il collegio abbia dato atto del compimento di tale incombente, dovendosi escludere - a differenza di quanto stabilito dall'art. 126 c.p.c. per il cancelliere, al quale sono richieste specifiche attestazioni nella redazione del verbale di udienza - che l'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nel prevedere, tra i contenuti necessari della sentenza, una "concisa esposizione dello svolgimento del processo", attribuisca al giudice un particolare potere certificativo.

Cass. civ. n. 10236/2009

La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, onde alle somme spettanti al lavoratore si applica il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in base all'art. 429 comma terzo, c.p.c. (che si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria), restando esclusa l'applicabilità dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti di lavoro privati), il quale, comunque, riguarda l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e non anche di quelle risarcitorie.

Cass. civ. n. 18584/2008

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte.

Cass. civ. n. 11668/2008

Nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali.

Cass. civ. n. 132/2008

Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che le dichiarazioni rese dalle vittime del reato e la sentenza di patteggiamento — per il reato di usura-, unitamente al comportamento della parte, che non aveva contestato i fatti riferiti dai testimoni, portassero a ritenere sussistenti l'avvenuto compimento da parte del medesimo di gravi irregolarità e violazioni delle norme interne, in contrasto con i doveri fondamentali della deontologia del dipendente bancario e tali da ledere gravemente il rapporto di fiducia della banca con il suo funzionario).

Cass. civ. n. 22661/2007

Nel processo del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione non può essere risolto con il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale poiché determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione.

Cass. civ. n. 19467/2007

A norma dell'art. 429 comma terzo c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi sul credito del lavoratore decorrono non dalla data della domanda ma dalla data di maturazione del credito stesso anche quando questo sia rappresentato da somme dovute a titolo di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., non essendo a ciò di ostacolo la illiquidità del credito fino alla sua determinazione giudiziale.

Cass. civ. n. 18090/2007

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tuttavia, la predetta insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nel caso di specie, la sentenza di appello aveva corretto il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva dal 1° gennaio 1981 il diritto alla promozione del ricorrente, dipendente di impresa bancaria, affermando che l'indicata decorrenza era frutto di mero errore materiale e non di contrasto con la motivazione che riportava la decorrenza dall'1 agosto 1986, così divergendo solo quantitativamente dal dispositivo e poggiando sulle fondate critiche mosse dalla banca convenuta alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva fatto errato riferimento, per calcolare le dovute differenze retributive, alla data del gennaio 1981; la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso incidentale che denunciava la formazione del giudicato interno sullo specifico punto della decorrenza del diritto alla promozione come indicata dal dispositivo della sentenza di primo grado, ha cassato la sentenza della corte territoriale in quanto affetta da error in procedendo avendo modificato il dispositivo della decisione appellata mediante correzione di errore materiale in realtà insussistente, giacché assenti elementi oggettivi di divergenza del dispositivo dalla realtà processuale, rispetto alla quale si era invece formata una diversa valutazione, così da determinarsi un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo non censurato in sede di gravame e dovendo perciò prevalere il dispositivo).

Cass. civ. n. 16114/2006

Nel rito del lavoro non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo, né comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Cass. civ. n. 14113/2006

Pur costituendo principio generale – desumibile dal combinato disposto degli artt. 132 e 276 c.p.c. – che la paternità della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa e che, sia nell'epigrafe della sentenza-documento che nell'intestazione del dispositivo in materia di lavoro e previdenza, deve essere riportato il nominativo dei giudici o del giudice che ha assunto la decisione medesima, nell'ipotesi in cui risulti che uno dei membri del collegio indicato nell'intestazione della sentenza non compaia tra i nominativi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione ed hanno trattenuto la causa in decisione, si versa in un caso di irregolarità dell'intestazione (a cui non è riconoscibile un'autonoma efficacia probatoria), la quale non comporta effetti sulla validità della pronuncia, posto che essa non viola il principio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante.

Cass. civ. n. 7846/2006

L'art. 429 c.p.c. è applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 409 n. 3) dello stesso codice di rito ed, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi al credito di lavoro ed afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati d'ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito e concorrono ad esprimere l'entità esatta al momento della liquidazione con la conseguenza che la mancanza di apposita istanza dell'interessato non esclude il potere-dovere del giudice di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto al lavoratore al momento suddetto, secondo il combinato disposto dello stesso art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. del medesimo codice.

Cass. civ. n. 23505/2004

In tema di contratti agrari, mentre i crediti maturati dall'affittuario coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale hanno natura di credito di valuta (e non sono, conseguentemente, soggetti al precetto di cui all'art. 429 comma terzo c.p.c.), nei contratti associativi (quale quello di colonia) il coltivatore, allorché reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato «da lavoro» agli effetti previsti dal citato art. 429 del codice di rito. (V. Corte costituzionale, 2 novembre 2000, n. 459)

Cass. civ. n. 16404/2004

La pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come «impedimento giuridico» all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo «di fatto» ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur essendo stata pronunciata dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale – con sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 – dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui limitava la rivalutazione monetaria e gli interessi relativi ai crediti di lavoro nei rapporti privati, aveva ritenuto irrilevante la stessa per avere il lavoratore espressamente limitato la propria domanda, nell'atto introduttivo, ai crediti maturati fino al 31 dicembre 1994, conformemente a quanto previsto dal citato art. 22 della legge n. 724 del 1994, e non avendo egli ampliato le proprie richieste successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità di tale norma).

Cass. civ. n. 14416/2004

Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello contenuto nella sentenza, ovvero in caso di contrasto tra quanto risultante dal verbale di udienza rispetto a quanto risultante dal documento-sentenza, per le parti che non sono diretta espressione della funzione giudicante, prevale il verbale di udienza, e le eventuali difformità rispetto ad esso contenute nel testo della sentenza possono essere corrette con la procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 ss. c.p.c., senza determinare la nullità della pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, per assoluta incertezza circa la costituzione del giudice collegiale, avverso una sentenza resa in una causa di lavoro in cui nel verbale di udienza risultava che la sentenza veniva pronunciata dal collegio, all'interno del quale il presidente era anche relatore, mentre nella intestazione della sentenza risultava che essa era stata resa dalla stessa persona fisica indicata nel verbale come presidente, ma quale giudice unico).

Cass. civ. n. 11354/2004

Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile l'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, è compreso anche il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento della società datore di lavoro all'obbligo, derivante dal contratto, di stipulare polizza assicurativa in suo favore, non essendo da condividere una lettura restrittiva della suddetta espressione, che la circoscriva ai soli crediti di natura retributiva.

Cass. civ. n. 10376/2004

Nel rito del lavoro, il dispositivo, per la pubblicità acquistata con la lettura, cristallizzando stabilmente la statuizione della sentenza, prevale su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione, le quali non sono suscettibili di passare in giudicato ed arrecare pregiudizio giuridicamente apprezzabile, sicché l'interesse a rimuoverle con la impugnazione non sussiste.

Cass. civ. n. 9748/2004

La parziale illiquidità del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, al momento della cessazione del rapporto, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese, non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del dies a quo degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato le sentenze di merito che avevano disposto la corresponsione di interessi e rivalutazione sull'importo dovuto a titolo di TFR dalla data di cessazione del rapporto in favore di un dipendente Fiat, nonostante l'esistenza dell'accordo aziendale del 5 giugno 1997, che prevedeva il riconoscimento degli interessi solo se il TFR non fosse stato pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro).

Cass. civ. n. 8251/2004

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, già previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di lavoro dei dipendenti privati in attività di servizio, su detti crediti continuano a spettare, in caso di inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria (ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore.

Cass. civ. n. 6635/2004

Nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico – semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo.

Cass. civ. n. 4561/2004

Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale la statuizione contenuta nel dispositivo e letta in udienza; tale contrasto costituisce motivo di nullità della sentenza ed è rilevabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, dovendosi escludere che l'impugnazione, per qualsiasi motivo proposta, consenta il rilievo d'ufficio del contrasto tra dispositivo e motivazione ove a tale proposito non sia stato prospettato uno specifico motivo di impugnazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali nei gradi precedenti, senza rilevare che tale statuizione, pur contenuta in motivazione, non era stata riprodotta in dispositivo, che, difformemente dalla motivazione, condannava la società soccombente a pagare le spese processuali per tutti i gradi di giudizio fino a quel momento intercorsi).

Cass. civ. n. 2172/2004

A norma dell'art. 429 c.p.c., gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, pertanto dal momento in cui il credito, oltre che liquido, è anche esigibile; ne consegue che, divenendo esigibile il credito relativo alle indennità di fine rapporto allorquando si verifichi la cessazione del servizio, qualora a seguito di provvedimento giudiziale venga sospeso il collocamento a riposo dei dipendenti e costoro restino in servizio, il computo di interessi e rivalutazione decorre dalla data in cui, rimossa la causa di sospensione, cessi il rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 1830/2004

Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria previsto dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. concerne solo i crediti soggetti allo speciale rito del lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e, pertanto, non è applicabile al credito del dipendente comunale avente ad oggetto i compensi dovutigli per l'attività di assistenza nelle operazioni di vendita all'incanto in favore del concessionario del servizio di riscossione tributi, ex art. 72, D.P.R. n. 602 del 1973, essendo ravvisabile in tale attività un rapporto obbligatorio di natura privata, cui rimane estraneo il rapporto di impiego con il Comune e salva la configurabilità (nella specie esclusa) di un rapporto di parasubordinazione.

Cass. civ. n. 1673/2004

Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.

Cass. civ. n. 12267/2003

Poiché gli accessori sono una componente del credito, il giudice ha l'obbligo di liquidarli (art. 429, terzo comma, c.p.c.) solo ove essi siano espansione del credito dedotto in controversia; ove nel corso del giudizio la parte, convenuta per il pagamento, spontaneamente paghi una somma corrispondente ad un credito fondato su un diverso titolo (pagamento tuttavia idoneo a far venire meno l'interesse per il petitum azionato), poiché il rapporto cui si riferisce il pagamento non era oggetto della controversia, il giudice (art. 112 c.p.c.) non può decidere sui relativi accessori in quanto estranei alla materia della controversia stessa.

Cass. civ. n. 12147/2003

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., col prevedere che il credito da lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sancisce con norma inderogabile solo la responsabilità, anche incolpevole, del datore di lavoro per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che nulla impedisce alle parti – nell'esercizio della loro autonomia negoziale – di modificare il termine di adempimento, a condizione che non venga reso eccessivamente gravoso per il lavoratore l'esercizio dei propri diritti.

Cass. civ. n. 7706/2003

La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione ex art. 287 c.p.c. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga – anche nel processo del lavoro – ogni qual volta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale della mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.

Cass. civ. n. 7467/2003

Nel rito del lavoro, sussiste il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza. Tuttavia, in applicazione di un principio logico e giuridico, il dispositivo medesimo deve essere interpretato attraverso la lettura del suo integrale contenuto. Pertanto, qualora esso affermi il «parziale accoglimento» dell'atto introduttivo del giudizio, le espressioni in esso contenute vanno poste in relazione con detto atto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto all'«assegno-pensione» di invalidità, può essere interpretato come riconoscimento del diritto all'assegno, invece che alla «pensione», ove l'atto introduttivo del giudizio, divenuto parte integrante del dispositivo, avesse ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno, e non alla pensione, di invalidità.

Cass. civ. n. 7465/2003

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro e gli interessi costituiscono, per effetto dell'art. 429 c.p.c., coefficienti per la integrale quantificazione del credito; ne consegue che non deve ad essi fare ricorso il giudice che, in accoglimento della domanda del lavoratore, pronunzi una condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle spettanze dovute.

Cass. civ. n. 14143/2002

A seguito della sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 22, trentaseiesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati la medesima regola della non cumulabilità tra rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, gli interessi relativi ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati, maturati in epoca sia precedente che successiva alla entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e 794 del 1994 devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 c.p.c., mediante il meccanismo della indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del «maggior danno» ex art. 1224 c.c., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo – rispetto all'obbligo risarcitorio – incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora.

Cass. civ. n. 8941/2002

Anche nel rito del lavoro il dispositivo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione, pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di rinvio, contenente l'affermazione del diritto della parte al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata nella sentenza di primo grado, ma limitatamente ad un periodo più breve, da calcolarsi con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori, solo apparentemente fosse una sentenza dichiarativa, trattandosi invece di una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 7143/2002

Il trattamento di fine rapporto, che matura alla data di cessazione del rapporto di lavoro, produce da tale data rivalutazione e interessi legali, come prescritto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., purché possa in quel momento essere determinato e quindi divenire esigibile. In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui siano disponibili tutti gli elementi di calcolo per la liquidazione definitiva dell'ammontare, anche se ciò si realizza dopo la cessazione del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a interpretazione dell'art. 26 C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica).

Cass. civ. n. 15033/2001

In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, c.p.c. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.p.c., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.

Cass. civ. n. 11141/2001

Nel rito del lavoro, non è configurabile la nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui il giudice fornisca con la motivazione una più specifica indicazione del titolo giuridico del riconoscimento delle somme costituenti oggetto della pronuncia di condanna (nella specie il giudice di merito, oltre ad accertare il diritto dell'attore ad essere assunto dalla parte convenuta, aveva condannato quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate da una certa data, precisando in motivazione la causale risarcitoria dell'attribuzione).

Cass. civ. n. 3563/2001

L'art. 429 c.p.c. nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore si riferisce alla esigibilità del credito – che si verifica quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione – che può sussistere anche nel caso in cui il credito stesso non sia ancora liquido non essendo il relativo quantum determinato o determinabile sulla base di calcoli i cui dati siano già esistenti. Ne consegue che la parziale illiquidità del credito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile, per disposizione inderogabile dell'art. 2120 c.c.), non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione.

Cass. civ. n. 1335/2000

Nel rito del lavoro, la contraddittorietà della sentenza, per insanabile contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria, dà luogo a nullità (a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.) che si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161, primo comma, dello stesso codice, essendo inapplicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo e prevalendo, in difetto d'impugnazione, il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata, salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza.

Cass. civ. n. 1255/2000

Nel rito del lavoro, in cui il dispositivo della sentenza letto in udienza assume rilevanza esterna e non è modificabile in occasione del deposito della sentenza comprensiva della motivazione, non ha rilievo sostanziale e la circostanza che la sentenza depositata, contenente una motivazione coerente con il tenore del dispositivo letto in udienza, rechi – evidentemente per un errore materiale, correggibile con la relativa procedura – un dispositivo di opposto contenuto, ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga denunciato il contrasto tra la motivazione e quest'ultimo dispositivo.

Cass. civ. n. 12733/1999

In base agli artt. 276, 132, 429 e 437 c.p.c., anche nel rito del lavoro la paternità della decisione spetta al collegio che l'ha deliberata in camera di consiglio, essendo la funzione della lettura del dispositivo solo quella di rendere pubblica ed immodificabile la decisione. Nell'epigrafe della sentenza d'appello, pertanto, deve essere indicato il nominativo dei membri del collegio che ha assunto la decisione e non quello dei componenti del collegio presenti alla lettura del dispositivo, se, per irregolarità, si sia verificata una diversità di composizione.

Cass. civ. n. 12857/1998

La disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dei crediti di lavoro dettata dall'art. 429 c.p.c. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, secondo comma, c.c. per la mora ex re; c) l'elemento della colpa del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'imputabilità del ritardo nell'adempimento (vedi sent. Corte costituzionale n. 207 del 1994).

Cass. civ. n. 12640/1998

Correttamente il giudice d'appello si limita alla conferma della sentenza di primo grado ove il lavoratore appellante abbia domandato la determinazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati successivamente a tale sentenza, per essere già questa – recante la condanna al pagamento del credito del lavoratore con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo – del tutto idonea a realizzare compiutamente la pretesa dell'appellante, atteso che tale pronuncia non ha, differentemente che nel caso dei crediti di valore, l'effetto di trasformare il credito di lavoro che è e rimane un credito di valuta, bensì essa contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito e delle modalità con le quali opera in concreto l'automatismo stabilito dalla legge.

Cass. civ. n. 11336/1998

Nel rito del lavoro il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'interpretazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado che aveva riconosciuto in dispositivo il diritto a rendita per una infermità accertata in percentuale inferiore al minimo indennizzabile ed aveva accennato in motivazione all'applicabilità del cumulo in relazione ad altra rendita goduta per pregresso infortunio.

Cass. civ. n. 8003/1998

Ove il lavoratore, pur non incombendone l'onere, provveda direttamente, in sede di ricorso introduttivo, a quantificare l'importo del proprio credito calcolando anche la rivalutazione e gli interessi, la relativa richiesta non può che essere riferita al momento in cui viene formulata (ossia al momento in cui si arrestano i conteggi), non potendo considerarsi indifferenti il tempo (spesso consistente e comunque imprevedibile in relazione alla durata del processo) intercorrente tra la formulazione della pretesa creditizia (per sua natura «dinamica» in virtù del meccanismo previsto dall'art. 429 c.p.c.) e l'effettivo soddisfo, né potendo la suddetta quantificazione operata nel ricorso introduttivo essere interpretata, in assenza di chiari ed inequivoci elementi contrari, alla stregua di una rinuncia avente ad oggetto crediti certi e futuri, stante la naturale ed automatica maturazione degli interessi e della rivalutazione secondo il meccanismo indicato dagli artt. 429 c.p.c. e 150 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 3209/1998

Nel credito di lavoro la rivalutazione non ha funzione risarcitoria ma costituisce, al pari degli interessi, componente del credito originario, entrando a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dall'effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto. Ne deriva, con riguardo all'ipotesi di sospensione cautelare adottata in forza di conforme previsione del contratto collettivo e successivamente revocata in conseguenza dell'esito favorevole per il lavoratore del procedimento penale a suo carico, che sulle retribuzioni maturate nel corso del periodo di sospensione sono dovuti gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalle singole date di maturazione.

Cass. civ. n. 1615/1998

La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale e desumersi per implicito da determinati fatti. (Nella specie la S.C. ha dato rilievo alla menzione della lettura del dispositivo all'udienza contenuta nell'avviso di deposito della sentenza).

Cass. civ. n. 2582/1997

Nell'ipotesi in cui, in relazione a crediti di lavoro, sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. trova applicazione, alternativamente, il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio, dovendosi escludere la cumulabilità dei due regimi suddetti.

Cass. civ. n. 2335/1997

Nel rito del lavoro, ove, con riferimento ad una sentenza emessa in grado di appello, si verifichi un contrasto, relativamente alla composizione del collegio che ha deciso la causa, tra le risultanze del verbale di udienza e le attestazioni del dispositivo letto in udienza, entrambe riferibili al momento della deliberazione della sentenza, il suddetto contrasto determina, in relazione all'efficacia probatoria propria di tali atti, una assoluta incertezza sul permanere della identità di tale composizione dal momento della discussione della causa a quello della lettura del dispositivo, con la conseguenza che la suddetta sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.; tale nullità, essendo assimilabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza, prevista dall'art. 161, secondo comma, c.p.c., determina il rinvio della causa, per il riesame del merito, al medesimo tribunale, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 1232/1997

In controversia relativa alla materia locatizia, soggetta al rito del lavoro, la mancanza negli atti di causa del verbale dell'udienza di discussione non comporta di per sé che debbano ritenersi non eseguite le formalità previste dall'art. 429 c.p.c. e non determina quindi alcuna nullità della sentenza, atteso che la prova dell'effettivo svolgimento dell'udienza di discussione, non deve necessariamente trarsi dalla documentazione formatasi a norma degli articoli 126 e 130 del c.p.c. e fornita di fede privilegiata, ma può ricavarsi aliunde da atti dotati di analoga autorevolezza, quali le affermazioni contenute nella sentenza circa la pronunzia del dispositivo all'udienza, dopo la discussione della causa da parte dei difensori presenti.

Cass. civ. n. 9514/1996

La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale integra un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3 comma secondo delle disposizioni sulla legge in generale e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione emanato nell'esercizio di un potere di controllo. Pertanto la disposizione contenuta nella predetta determinazione tariffaria la quale prevede, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, oltre gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria automatica dei crediti stessi secondo la disposizione dell'art. 429 c.p.c., come modificato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, derogando alla disposizione generale in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 c.c., esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare che è ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e procuratori per la loro opera professionale e, pertanto, non può essere applicata dal giudice non avendo il vigore e la forza di una norma giuridica.

Cass. civ. n. 7815/1996

Nelle controversie soggette al rito del lavoro non è causa di nullità la lettura del dispositivo della sentenza (sia d'appello che di primo grado) in udienza successiva a quella in cui si è svolta la discussione.

Cass. civ. n. 6260/1996

Poiché nei procedimenti in materia di lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, il dispositivo – immodificabile – viene ad essere privo della necessaria motivazione, la sentenza va annullata anche di ufficio da parte della Corte di cassazione, una volta che il passaggio in giudicato sia stato impedito dalla presentazione di un ricorso, pur basato su di un diverso motivo, non affetto da improcedibilità o inammissibilità, ai fini dell'eliminazione del contrasto stesso. (Nella specie col dispositivo era stata totalmente rigettata la domanda di corresponsione dell'assegno di invalidità, mentre nella motivazione si era affermato il diritto dell'interessato al medesimo assegno fino al 26 novembre 1983, data da cui il trattamento non spettava più per la carenza dei nuovi requisiti reddituali. La sentenza era stata impugnata per cassazione solo dall'Inps, che aveva lamentato l'omesso esame della domanda di restituzione di ratei corrisposti sulla base della sentenza di primo grado. La Suprema Corte annullando la sentenza anche per l'accoglimento del motivo di ricorso, ha previsto che il giudice di rinvio – in considerazione anche del divieto di reformatio in peius – accolga la domanda di restituzione in tutto o in parte a seconda della sua decisione sulla domanda di pensione).

Cass. civ. n. 5790/1996

In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione, salvo che nei rapporti di durata aventi i caratteri della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3. Tuttavia è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 143 del 1949 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., purché sia fornita la relativa prova.

Cass. civ. n. 3370/1996

Nell'ipotesi di sospensione contrattuale del rapporto di lavoro (nella quale rientra la sospensione del lavoratore sottoposto a procedimento penale, unilateralmente disposta dal datore di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo) con esonero del dipendente dalla prestazione lavorativa e obbligo del datore di corrispondere solo parte della retribuzione, la clausola collettiva che riconosce al lavoratore, cessata la causa di sospensione, il diritto al pieno ripristino della retribuzione non percepita, così garantendogli, secondo l'incensurabile interpretazione del giudice di merito, anche il diritto alla rivalutazione sulle somme corrisposte a titolo di integrazione retributiva, non comporta di per sé che su tali somme vadano corrisposti anche gli interessi legali per tutto il periodo della sospensione, in applicazione della disposizione inderogabile di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c., giacché l'indicata disposizione (che non ha trasformato i crediti di lavoro aventi ad oggetto somme di denaro in crediti di valore, pur svincolandoli dal principio nominalistico) attribuendo, oltre alla rivalutazione, gli interessi legali in funzione compensativa del ritardo con cui il lavoratore riceve quanto dovutogli, con decorrenza dalla maturazione del diritto, presuppone l'esigibilità e perciò la scadenza del credito, prima della quale non è configurabile alcun ritardo da parte dell'obbligato.

Cass. civ. n. 12061/1995

Nel rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, costituente un adempimento distinto e successivo rispetto alla deliberazione della decisione, deve essere compiuta, se il giudice è collegiale, alla contestuale presenza di tutti i componenti del collegio. Tuttavia la nullità della sentenza derivante — così come da un'omessa lettura del dispositivo — da una lettura irrituale per la mancata presenza di uno dei giudici, non può essere dichiarata — per l'operare della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. — quando è ugualmente conseguito lo scopo cui mira l'adempimento in questione, e cioè quello di portare a conoscenza immediata delle parti la sintesi della decisione. (La S.C. ha escluso la lamentata nullità della impugnata sentenza di appello, rilevando che nella specie, intervenuta la lettura del dispositivo pur in assenza di uno dei giudici che avevano concorso alla deliberazione, ed eseguito prontamente il deposito del dispositivo stesso in cancelleria, l'attuale ricorrente ne aveva immediatamente acquisito copia e in uno dei giorni successivi aveva proposto istanza di correzione del processo verbale di udienza, che non dava atto dell'assenza di uno dei giudici).

Cass. civ. n. 10371/1995

Il credito di lavoro è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. anche per la frazione a suo tempo inutilmente offerta dal datore di lavoro al lavoratore e da questi non accettata, stante la legittimità del rifiuto di un adempimento parziale.

Cass. civ. n. 7823/1995

La statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. rappresenta un capo si sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato; conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno.

Cass. civ. n. 6709/1995

Nel rito del lavoro, è assolutamente precluso al giudice integrare o modificare il dispositivo di sentenza, come deliberato e letto in udienza, e deve ritenersi atto abnorme e giuridicamente inesistente – e come tale inidoneo a passare in giudicato – il nuovo dispositivo che sia da lui emesso a definizione della lite, quand'anche corredato da pertinente motivazione. L'interesse a far valere il vizio radicale del nuovo provvedimento va verificato in concreto (in relazione, in particolare, alla esistenza o meno della volontà della controparte di avvalersi dell'atto) anche con riferimento ai normali mezzi di impugnazione, senza che al riguardo assuma carattere decisivo la previsione, da parte dell'art. 354, comma primo, c.p.c. della rimessione della causa al giudice di primo grado nel caso di accertamento compiuto dal giudice di appello della inesistenza giuridica della sentenza, visto che nel caso in esame già esiste una prima pronuncia del giudice di primo grado, anche se eventualmente rimasta priva di motivazione. (Nella specie, il pretore, in relazione ad un'impugnativa di licenziamento, dopo aver emanato in udienza un dispositivo di cessazione della materia del contendere, aveva depositato una sentenza – formata da dispositivo e coerente motivazione – di accoglimento della domanda).

Cass. civ. n. 2768/1995

Quando il pretore, in funzione di giudice del lavoro, non abbia attribuito la rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, c.p.c., sia che abbia disatteso la domanda di parte o trascurato di pronunciare su di essa sia che, mancando un'esplicita domanda, abbia omesso di pronunciare doverosamente ex officio, la statuizione negativa deve essere specificatamente impugnata, in via principale o incidentale, non essendo consentito al giudice di appello, in difetto di gravame, l'attribuzione della rivalutazione monetaria negata in primo grado, a ciò ostando, da un lato, la regola processuale per cui sulle statuizioni rispetto alle quali il soccombente non abbia proposto tempestivamente impugnazione si forma il giudicato e, dall'altro, il fondamentale principio per cui i poteri del giudice di secondo grado sono correlati all'ambito dell'impugnazione (secondo la regola del tantum devolutum quantum appellatum), dato che allo stesso giudice, nell'ipotesi di mancato appello della parte creditrice della prestazione, è preclusa la reformatio in peius della sentenza di primo grado, appellata esclusivamente dalla controparte debitrice della prestazione soggetta a rivalutazione monetaria.

Cass. civ. n. 2767/1995

Nel rito del lavoro, che prevede la lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione della causa, il dispositivo medesimo non può considerarsi come atto meramente interno, modificabile fino al momento in cui la sentenza venga pubblicata mediante deposito in cancelleria, bensì costituisce un atto di rilevanza esterna, atteso che la sua lettura porta ad immediata conoscenza delle parti del contenuto della decisione e che le parti stesse possono avvalersi del dispositivo per intraprendere l'azione esecutiva ancor prima del deposito della decisione; ne consegue che il giudice che ritenga errata la decisione espressa nel dispositivo, non può porvi rimedio adottando una motivazione contraria, ancorché con l'indicazione delle ragioni che lo hanno indotto, sia pure per mero errore, a leggere un dispositivo diverso da quello deliberato, atteso che la contraddittorietà nel senso precisato comporta l'annullamento della sentenza anche in sede di legittimità; per le medesime ragioni, nel rito del lavoro, ove sussista tale contrasto, non trova applicazione il principio di integrazione del dispositivo con la motivazione, né tanto meno, il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c.

Cass. civ. n. 2431/1995

Il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa cosicché unicamente la successiva diversa composizione dell'organo decidente può dar luogo a nullità della sentenza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronunzia del dispositivo. Pertanto qualora il verbale d'udienza attesti che il collegio che ha dato lettura del dispositivo non è nella sua formazione diverso da quello innanzi al quale si è svolta la discussione della causa, il superamento di tale attestazione richiede la specifica impugnativa di falso dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.

Cass. civ. n. 1241/1995

Anche nelle controversie del lavoro ed in quelle agrarie assoggettate al medesimo rito, il principio dell'immutabilità del collegio riguarda esclusivamente la fase della discussione e della decisione della causa e non già anche la fase istruttoria, che potrebbe svolgersi in una o più udienze precedenti, dato che la concentrazione in una sola udienza, della trattazione e della decisione della causa, prescritta dall'art. 420 c.p.c., non esclude la possibilità che il procedimento si svolga in una pluralità di udienze di mero rinvio; pertanto, non dà luogo a nullità la circostanza che una controversia sia stata decisa da un collegio che risulti, quanto alla sua composizione, identico a quello che ha partecipato all'udienza di discussione della causa, ma parzialmente diverso da quello che, in precedente udienza, abbia ammesso le prove.

Cass. civ. n. 205/1995

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 c.p.c., ivi inclusi, pertanto, quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3 di tale norma, restando irrilevante che detta collaborazione (relativa, nella specie, a prestazioni di medico convenzionato con una Usl) abbia per oggetto prestazioni di natura professionale o che di essa sia beneficiario un ente pubblico non economico.

Cass. civ. n. 96/1995

La disposizione contenuta nell'art. 429 comma terzo c.p.c., relativa alla rivalutazione con la sentenza di condanna in base al calcolo previsto dall'art. 150 att. dei crediti di lavoro, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 e, quindi, anche ai crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno parte sostanzialmente del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro.

Cass. civ. n. 9705/1994

Con riguardo a liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il trattamento di favore riconosciuto al credito del lavoratore dipendente – per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione di detto credito tra l'apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo, nonché degli artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, l. fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento – non si estende ai crediti derivanti dai rapporti di agenzia, per i quali opera l'originaria disciplina della legge fallimentare, non essendo riferibili agli agenti, in quanto lavoratori autonomi, i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione (come rilevato da Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 226); con la conseguenza che i crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto di agenzia non sono suscettibili di rivalutazione successivamente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa; mentre i correlativi interessi, decorrenti in pendenza della procedura, devono essere collocati in chirografo.

Cass. civ. n. 2145/1994

Interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti ex officio nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non siasi sul punto formato un giudicato negativo, che, peraltro è da escludere, pur in difetto di specifico gravame, qualora il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla espressa domanda della detta parte di credito.

Cass. civ. n. 1682/1994

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno da svalutazione monetaria subito dal lavoratore, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 dello stesso codice e si applica, pertanto, anche ai crediti di coloro che abbiano prestato energie lavorative (in termini di attività manuale o di collaborazione direttiva) nell'ambito di contratti associativi agrari (come, nella specie, quello di colonia parziaria), atteso, in particolare, che il contratto associativo agrario dà luogo ad un'impresa connotata da comunione di scopo ma da bilateralità di parti; mentre è in contrario irrilevante che in tale contratto il coltivatore compartecipi al rischio dell'impresa, riferendosi siffatta alea all'eventualità che alla prestazione del lavoro consegua un controvalore più o meno remunerativo – a seconda della qualità e quantità della produzione nonché dell'andamento del mercato – e non già alla fase della ripartizione dei prodotti con il concedente.

Cass. civ. n. 7583/1993

Ai fini del risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo, ai sensi dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, dalle retribuzioni maturate nel periodo dal licenziamento alla sentenza di annullamento dello stesso deve essere detratto l'importo delle somme eventualmente percepite dal lavoratore in altra occupazione; detto importo va calcolato con riferimento al momento di erogazione delle somme, dovendo essere rivalutato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. solo il residuo credito, risultante da tale sottrazione, nei confronti del datore di lavoro. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., ha liquidato il danno detraendo dall'importo delle retribuzioni spettanti per il periodo dal licenziamento alla sentenza, maggiorato d'interessi e rivalutazione, l'ammontare non rivalutato dei compensi percepiti per effetto di altro rapporto di lavoro).

Cass. civ. n. 4672/1993

Il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge (ancorché illiquido) alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito, il quale rientra nella nozione di credito di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., atteso che la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dallo illegittimo comportamento dell'imprenditore.

Cass. civ. n. 979/1993

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza nel rito del lavoro, ove è inapplicabile il principio dell'interpretazione e della integrazione del dispositivo alla luce del tenore della motivazione, comporta, quando non è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, la nullità della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3-5, c.p.c., a meno che il contrasto non sia limitato ad un punto marginale della sentenza, quale quello delle spese di causa, e non debba, perciò, essere risolto dandosi la prevalenza al dispositivo, secondo il principio della intangibilità di questo atto, che, essendo letto in udienza ed utilizzabile come autonomo titolo esecutivo, è dotato di una sua esterna rilevanza.

Cass. civ. n. 679/1993

Nell'ipotesi in cui non sia riprodotta nel dispositivo della sentenza la statuizione, quantificata nella motivazione, relativa alla condanna al pagamento degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in aggiunta alla rivalutazione monetaria del credito per il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, non è ravvisabile un irriducibile contrasto tra il dispositivo stesso e la motivazione – tale da escludere l'interpretazione del primo mediante la seconda – dal momento che detta statuizione si riferisce ad una sorta di accessorio necessario del credito base.

Cass. civ. n. 4390/1991

Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del verbale di udienza (che attesta la composizione del collegio non solo nel momento della discussione ma anche in quello della deliberazione), l'omessa indicazione dei componenti del collegio, nell'intestazione della sentenza d'appello – depositata completa della motivazione e sottoscritta dal giudice estensore e dal presidente – è causa non di nullità ma di un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 4386/1991

A norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che ha introdotto un meccanismo di adeguamento che riguarda sia il capitale che l'accessorio e prescinde dalla mora del debitore e dagli atteggiamenti soggettivi del medesimo, gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti (come la rivalutazione di questi), prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutate, in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e non possono invece essere separatamente accordati sull'ammontare originario del credito, come interessi compensativi, e sulla somma aggiuntiva liquidata a titolo di rivalutazione, come interessi moratori, oppure una sola volta sulla somma globale comprensiva della rivalutazione.

Cass. civ. n. 4005/1991

La rivalutazione secondo gli indici Istat degli accantonamenti annui delle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297) mira a consegnare gli effetti del decorso del tempo sulle somme via via accantonate, nell'ambito dell'operazione di liquidazione del detto trattamento nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; l'applicazione di tale normativa non esclude il risarcimento, secondo gli artt. 429, terzo comma, c.p. c. e 150 att. c.p.c., del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi da tale momento a quello dell'effettivo soddisfo.

Cass. civ. n. 3561/1991

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. (in tema di interessi e rivalutazione monetaria), costituisce «credito di lavoro» non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro, e, quindi, anche il credito del dipendente delle FF.SS. relativo all'equo indennizzo, che integra un trattamento di natura non previdenziale – come confermato dalla coincidenza del soggetto erogante con il datore di lavoro – e con finalità parzialmente risarcitoria.

Cass. civ. n. 1374/1991

Il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione della decisione – il cui contenuto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è portato immediatamente a conoscenza della parte con la lettura del dispositivo in udienza – mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti l'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.

Cass. civ. n. 10575/1990

La particolare struttura dell'attuale processo del lavoro, che assegna speciale ed autonoma rilevanza, anche ai fini esecutivi, alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza, comporta che, in una controversia soggetta al rito anzidetto, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, ad essa abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale (emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.), l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due componenti del collegio che alla stregua delle risultanze del fascicolo d'ufficio – e, in particolare, del verbale dell'udienza di discussione – deliberò la sentenza stessa e diede lettura del relativo dispositivo.

Cass. civ. n. 9205/1990

Con riguardo al credito del lavoratore che insorga unitariamente ad una determinata data, quale quello per indennità di anzianità, la rivalutazione va effettuata applicando il corrispondente indice al momento del saldo e gli interessi legali vanno poi riconosciuti sul complessivo importo risultante da detto calcolo, mentre resta esclusa la possibilità di computo degli interessi medesimi su scaglioni differenziati in base a rivalutazione progressiva dell'originario capitale (computo da eseguirsi nel diverso caso dei crediti per differenze retributive che maturino progressivamente nel corso del rapporto).

Cass. civ. n. 7698/1990

In tema di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'indeterminatezza — quanto alla natura ed alla decorrenza della prestazione riconosciuta — del dispositivo della sentenza letto in udienza comporta la nullità della sentenza stessa, senza che all'incompletezza possa ovviarsi in sede di motivazione, non potendo questa integrare il comando del giudice, che deve essere espresso in modo esauriente dal dispositivo pubblicato all'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 7380/1990

Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento.

Cass. civ. n. 7101/1990

Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile la norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria ed interessi, è compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 5652/1990

La disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso di rapporto di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell'agente, carattere questo che si presume fino a prova contraria nell'opera dell'agente che sia persona fisica; in tal caso – ove sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora – trova applicazione alternativamente il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio, con esclusione quindi della possibilità di cumulo dei due regimi suddetti.

Cass. civ. n. 3289/1990

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., il quale (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 533 del 1973) prevede che la determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Cass. civ. n. 216/1990

Le somme liquidate a favore del lavoratore protetto (ex L. n. 482 del 1968) e non assunto, a titolo di risarcimento per l'ingiustificata inosservanza, da parte dell'imprenditore, dell'obbligo di assunzione, costituiscono crediti di lavoro e sono pertanto suscettibili di rivalutazione automatica – anche d'ufficio – a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 691/1989

Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 300 del 31 dicembre 1986 – che, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo – il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura anzidetta va rivalutato, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato.

Cass. civ. n. 9225/1987

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ivi incluse quelle inerenti a rapporti agrari, la mancanza dell'istruttore e la coincidenza del giudice decidente con il giudice che assume le prove, indispensabili per assicurare i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano detto rito, comportano, ove il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale, che l'inosservanza del divieto di delegare l'atto istruttorio ad un membro del collegio si traduce non in mera irregolarità, né in nullità relativa (sanabile se non dedotta dall'interessato), ma in nullità assoluta di tale atto, in quanto compiuto da un giudice diverso da quello previsto (art. 158 c.p.c.), con la conseguenza che l'atto stesso resta radicalmente estraneo al processo ed in esso non utilizzabile.

Cass. civ. n. 2401/1987

Nel rito del lavoro nel caso in cui il giudice dopo aver ritualmente (ex art. 429 c.p.c.) letto in udienza il dispositivo che decide la controversia a lui sottoposta, ometta di trascriverlo nel testo della sentenza successivamente depositata (ai sensi dell'art. 430 c.p.c.), non si determina un vizio che comporta l'inesistenza o la nullità della sentenza, ove sia possibile nel testo di quest'ultima la chiara identificazione del suo contenuto dispositivo, dovendosi aver riguardo anche per i particolari requisiti di forma stabiliti per la sentenza (art. 132 c.p.c.) all'elemento contenutistico, sempre che sia desumibile dallo stesso atto. In tal caso all'omissione suddetta può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 2979/1986

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia, prima o nel corso del giudizio, ma pur sempre in ritardo, pagato interamente l'importo capitale del credito del lavoratore, senza riconoscergli alcunché a titolo di svalutazione, la determinazione della rivalutazione monetaria che al lavoratore compete ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante da tale prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale.

Cass. civ. n. 2273/1985

La sentenza emessa da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza di discussione di cui all'art. 62 disp. att. c.p.c. con l'assegnazione della causa a sentenza, ovvero emessa, nel nuovo processo del lavoro, da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza in cui, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c., è giuridicamente inesistente; tale inesistenza dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice d'appello, il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.

Cass. civ. n. 719/1985

Nel caso in cui, al termine dell'udienza di discussione, il pretore, in funzione di giudice del lavoro, si riservi la decisione della causa e successivamente, con un'ordinanza fuori udienza, rimetta la causa stessa ad una nuova udienza di discussione, pronunciando in tale sede la sentenza con la lettura del relativo dispositivo, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della «riserva» (art. 186 c.p.c.) – incompatibile con il principio di concentrazione caratterizzante il rito del lavoro – e la fissazione di un'udienza di mero rinvio – in violazione del divieto, privo di sanzione processuale, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 420 c.p.c. – non sono causa di nullità del procedimento e della sentenza, comportando soltanto un rallentamento dei tempi del processo.

Cass. civ. n. 3960/1984

L'inapplicabilità, nel nuovo rito del lavoro, dell'istituto della riserva di provvedimento previsto dall'art. 186 c.p.c. non comporta nullità insanabile della sentenza, per mancata lettura in udienza del dispositivo, qualora la cosiddetta riserva del giudice, a chiusura della prima udienza fissata per la discussione della causa, si sia risolta, in pratica, in un semplice rinvio di detta udienza e la decisione sia stata poi adottata, con contestuale lettura del dispositivo della sentenza, nell'udienza di discussione successivamente tenuta.

Cass. civ. n. 480/1984

Nel rito del lavoro, l'udienza eventualmente disposta dal pretore, dopo la discussione della causa, «per la lettura della sentenza» costituisce una ulteriore udienza di discussione, la quale, benché irregolarmente fissata, non vulnera il principio fondamentale ex art. 429 c.p.c. per cui la lettura del dispositivo deve avvenire, a pena di nullità, subito dopo la chiusura della discussione, poiché le parti ben possono proseguire la discussione in tale ulteriore udienza, con l'aggiunta di nuove conclusioni o con la modifica di quelle già rassegnate o anche solo con il puro e semplice richiamo delle conclusioni precedenti (ravvisabile implicitamente nella mancanza di aggiunte o modifiche).

Cass. civ. n. 4378/1983

Quando la composizione del collegio giudicante — che nel rito del lavoro non deve risultare dal dispositivo letto in udienza (art. 429 c.p.c.), il quale assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione, non più modificabile dai suoi autori — è indicata in modo identico sia nel ruolo e nel verbale dell'udienza di discussione, sia nell'intestazione della sentenza, deve presumersi sino a prova contraria, in base al principio di legittimità che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati (togati o meno) che hanno partecipato alla discussione.

Cass. civ. n. 3687/1983

La mancanza di coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa a sentenza e la lettura del dispositivo comporta la violazione del principio di concentrazione, che, nel nuovo rito del lavoro, garantisce l'immodificabilità della pronuncia, ancorandola al momento in cui la controversia viene discussa e deliberata, solo nel caso – la cui ricorrenza va provata dalla parte interessata – in cui sia ravvisabile una effettiva soluzione di continuità tra i momenti della discussione, decisione e lettura del dispositivo, e non anche nel caso in cui tale soluzione di continuità sia soltanto apparente (il che è da presumersi in mancanza di prova contraria), in quanto l'udienza in cui è data lettura del dispositivo, pur essendo distinta da quella di discussione, rappresenta una mera fase conclusiva di quest'ultima ed è alla stessa inscindibilmente collegata. (Nella specie, la sussistenza di tale inscindibile collegamento è stata, in particolare, desunta dal fatto che la lettura del dispositivo fu eseguita nella prima udienza successiva – di soli cinque giorni – a quella di discussione).

Cass. civ. n. 1847/1983

Il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione, che è applicabile anche nel nuovo processo del lavoro, non può essere utile a sanare irriducibili contrasti tra motivazione e dispositivo (come quello che si determina allorché la motivazione contenga statuizioni mancanti nel dispositivo), dovendo in tal caso darsi prevalenza al secondo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie.

Cass. civ. n. 5481/1982

Poiché la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, nel rito del lavoro, ancora alla data della stessa l'immutabilità della pronuncia, la successiva esposizione dei motivi ha l'unico scopo di esplicare le ragioni della statuizione definitivamente emesse e non può contenere statuizioni decisorie (e vincolanti) non strettamente giustificate dall'obbligo del dispositivo, che, in tal caso, sarebbero espressive di una deliberazione separata e successiva alla lettura del dispositivo medesimo.

Cass. civ. n. 5269/1982

Nel rito del lavoro, che prevede il principio della continuità tra la discussione orale della causa, la deliberazione del giudice e la pronunzia della sentenza mediante lettura in udienza del dispositivo, non sussiste nullità insanabile della sentenza per il solo fatto che del relativo dispositivo sia stata data lettura in una udienza successiva a quella in cui si sia esaurita la discussione, quando faccia difetto la prova di una soluzione di continuità fra detti momenti processuali cioè in concreto l'udienza, in cui è stata data lettura del dispositivo, costituisca la «fase conclusiva» di quella di discussione nell'ambito di un inscindibile iter per cui, nonostante il difetto di una coincidenza strettamente temporale tra le sue fasi, esse, nondimeno, risultino saldate in quell'unico contesto processuale, in cui la discussione, la deliberazione e la lettura del dispositivo possano considerarsi inscindibilmente collegate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 429 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luca chiede
domenica 20/02/2022 - Emilia-Romagna
“1) Buongiorno, sono stato un lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato dal 2015 al 2016 in un’azienda agricola. Prestavo la mia opera per qualche ora settimanale (14 ore al mese).

2) Non sono mai stato pagato per il lavoro prestato. Ho accumulato un credito di € 2.800. Invece, i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati all’INPS, così come sono stati effettuati i relativi versamenti IRPEF da parte di quest’azienda.

3) Ho inviato una lettera di messa in mora in data 05/03/2017 chiedendo che mi venissero corrisposti i €2.800 che mi spettavano con in più gli interessi e le rivalutazioni monetarie.

4) Finalmente nel febbraio 2022, quest’azienda agricola ha deciso di corrispondermi €2.800, però senza interessi, né rivalutazione monetaria. Naturalmente io non sono d’accordo e ho intenzione di inviare un’altra lettera di messa in mora riportando l'importo esatto che mi devono corrispondere, ossia con in più gli interessi e la rivalutazione monetaria.

ECCO LA MIA DOMANDA:
Qualora mi saldassero lo stipendio con in più gli interessi e la rivalutazione monetaria, quali tasse devo pagare su questi interessi maturati e la rivalutazione monetaria? L'Irpef e i Contributi previdenziali o eventualmente altre tasse? E chi deve pagarli, io o l’ex-datore di lavoro?

Grazie. Saluti cordiali
Vorrei che la domanda e la risposta rimangano riservate.”
Consulenza legale i 16/03/2022
Gli interessi e la rivalutazione monetaria liquidati dal datore di lavoro sulle retribuzioni arretrate sono equiparati dalla legge alla retribuzione medesima. Secondo l’art. 49 TUIR, infatti, “ 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
  1. a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  2. b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

A sua volta l’art. 429 cpc prevede che il giudice, nell’emettere la sentenza, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore sia gli interessi che la rivalutazione monetaria.

Gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati sulla retribuzione del lavoratore dipendente sono a tutti gli effetti equiparati alla retribuzione stessa da parte dell’art. 49 TUIR come tali dunque assoggettabili al medesimo regime fiscale di quest’ultima, dunque al pagamento dell’IRPEF.

Tale tassazione viene effettuata direttamente dal datore di lavoro mediante ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 23 del Dpr 600/73.

Le somme date per rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 del codice di procedura civile sono assoggettati anche a contribuzione Inps.

L’art. 6 del dlgs. 314/97 nel determinare il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi non esclude le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione, conseguentemente, poiché a mente del comma 5 dello stesso articolo “L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa” anche interessi e rivalutazione costituiscono base imponibile ai fini contributivi.


Giovanni P. chiede
venerdì 19/02/2016 - Lombardia
“Buona sera, ho un problema e forse possiate darmi dei chiarimenti in merito, Il 17/12/2016 è stato fatto un ricorso conto L'inps, la quale il giudice ha rigettato il ricorso, riservandosi 60 giorni per il deposito dei motivi, trattandosi di motivi per la sopravvivenza finanziaria, un giudice può prendersela cosi comodamente senza avere emesso i motivi oltre il tempo che si riserva. e in questo caso cosa posso fare per sollecitare? Ringrazio per la v.s attenzione cordiali saluti.”
Consulenza legale i 26/02/2016
Con il presente quesito viene sostanzialmente richiesto se il deposito della sentenza da parte del giudice del lavoro oltre il termine di 60 giorni (indicato dallo stesso giudice alla parte contestualmente alla lettura del dispositivo), possa determinare delle conseguenze che la parte stessa possa fare valere.
Il giudice del lavoro "esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza" (cfr. art. 429, comma 1, del c.p.c.).
In sostanza il Giudice, a pena di nullità, deve leggere il dispositivo della sentenza (cioè, in sintesi, l'esito del giudizio), in udienza; il deposito della sentenza, che contenga quindi le motivazioni (cioè il percorso logico-giuridico che ha condotto il Giudice ad adottare quella decisione, escludendone altre), può avvenire in un secondo momento presso la cancelleria.
La Giurisprudenza ha chiarito da tempo che "nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine (ordinatorio) stabilito per il deposito della sentenza (...), non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto, mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione, salva l'ipotesi di appello contro il dispositivo previsto dall'art. 433, comma 2, c.p.c." (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 novembre 1986, n. 7000).
Pertanto, l'ordinamento consente al Giudice di derogare a tale termine (60 giorni), previsto per legge.
Per completezza si noti che, nel caso in cui il giudice nel dispositivo condanni il datore al pagamento in favore del lavoratore, quest'ultimo può procedere immediatamente ad esecuzione per riscuotere il proprio credito con la sola copia del dispositivo (che è immediatamente esecutivo), senza attendere al pubblicazione della sentenza (art. 431, comma 1 e 2 del cod. civ.).

Nel caso di specie, si potrebbe valutare l'opportunità di depositare un'istanza sottoscritta dal legale e dalla parte in cui si evidenzi il danno che nelle more potrebbe subire la parte, al fine di indurre il giudice a depositare la propria sentenza con priorità rispetto ad altri giudizi.
Per concludere, laddove il ritardo nel deposito dei provvedimenti sia sistematico e non occasionale, potrebbe comportare una responsabilità disciplinare in capo al Giudice. "Il mancato rispetto del termine (45 giorni) previsto dall'art. 55 comma ult., l. 27 aprile 1982 n. 186 per il deposito delle sentenze da parte del magistrato, pur essendo privo di sanzione diretta sull'atto non può non assumere valenza dal punto di vista sia disciplinare che della valutazione del merito o del demerito del magistrato, al fine della nomina a incarichi direttivi o semidirettivi - soprattutto quando si tratti di ritardo sistematico e non occasionale - poiché l'effettivo rispetto dei termini a carico dei giudici per la pronuncia e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, oggetto di specifici doveri di ufficio per il magistrato, risulta essenziale per l'equilibrio del sistema" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2847).