(massima n. 1)
A norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che ha introdotto un meccanismo di adeguamento che riguarda sia il capitale che l'accessorio e prescinde dalla mora del debitore e dagli atteggiamenti soggettivi del medesimo, gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti (come la rivalutazione di questi), prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutate, in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e non possono invece essere separatamente accordati sull'ammontare originario del credito, come interessi compensativi, e sulla somma aggiuntiva liquidata a titolo di rivalutazione, come interessi moratori, oppure una sola volta sulla somma globale comprensiva della rivalutazione.