(massima n. 1)
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia, prima o nel corso del giudizio, ma pur sempre in ritardo, pagato interamente l'importo capitale del credito del lavoratore, senza riconoscergli alcunché a titolo di svalutazione, la determinazione della rivalutazione monetaria che al lavoratore compete ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima č volta a stabilire l'entitā della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda č volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante da tale prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale.