(massima n. 1)
L'art. 429 c.p.c. nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore si riferisce alla esigibilità del credito – che si verifica quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione – che può sussistere anche nel caso in cui il credito stesso non sia ancora liquido non essendo il relativo quantum determinato o determinabile sulla base di calcoli i cui dati siano già esistenti. Ne consegue che la parziale illiquidità del credito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile, per disposizione inderogabile dell'art. 2120 c.c.), non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione.